Nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, la somministrazione di tamponi e l’acquisto di strumenti di protezione individuale anti Covid nel decreto Sostegni bis: l’agevolazione è al 30% e si applica alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, fino a un tetto di 60mila euro per ciascun beneficiario. Possono utilizzarlo imprese, lavoratori autonomi, professionisti, enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le strutture ricettive non alberghiere a carattere non imprenditoriale, come i bed & breakfast.
Il credito d’imposta
Il credito d’imposta si utilizza in dichiarazione dei redditi oppure in compensazione di altre imposte. Non concorre alla formazione del reddito IRPEF, IRES e IRAP. Sono ammesse le seguenti tipologie di spesa:
- sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.
I dettagli applicativi saranno contenuti in apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.