L’indennità di maternità prevista per le lavoratrici autonome, artigiane e commercianti non può essere presa in considerazione per individuare l’ammontare del fatturato e corrispettivi come previsto da Decreto Sostegni ai fini del contributo a fondo perduto. Rispondendo a un quesito nella circolare 5/E del 14 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato come l’indennità non costituisca ricavo o compenso, restando dunque esclusa dal calcolo del fatturato e dal computo dei ricavi anche nella verifica del rispetto della soglia massima per l’accesso ai ristori diretti introdotti da DL Sostegni.
L’accesso al Fondo Perduto Decreto Sostegni, infatti, è subordinato al calo del fatturato e dei corrispettivi pari ad almeno il 30% confrontando l’ammontare mensile medio di due annualità, 2019 e 2020. In questo confronto non deve essere inserita l’indennità di maternità pari all’80% del salario minimo giornaliero, concessa alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali e corrisposta per i due mesi antecedenti e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un chiarimento a riguardo:
Anche se le somme di cui si tratta fossero state oggetto in via volontaria di fatturazione, le stesse non sono da includere nella nozione di fatturato di cui al comma 4 dell’articolo 1 del decreto sostegni e neppure fra i ricavi da considerare ai fini dell’accesso al contributo, poiché la loro rilevazione tra le somme fatturate non sono riconducibili ad alcun compenso.