Sono una dipendente ex Inpdap. Negli anni 1990 e 1994 ho usufruito del congedo obbligatorio post partum e di quello facoltativo retribuito. L’ente presso cui lavoro mi fece presente che avrei potuto prendere altri tre mesi di congedo non retribuito ma valido ai fini pensionistici purché goduto entro l’anno di età dei bambini (l’ente avrebbe versato la contribuzione necessaria). Così ho fatto. Ma ora l’INPS non mi riconosce i famosi 6 mesi (tre per figlio) ai fini pensionistici: dove posso recuperare la normativa di riferimento?
La sua amministrazione si è comportata correttamente versandole questi contributi. Il motivo per cui l’INPS non li riconosce potrebbe dipendere dal tipo di pensione a cui lei aspira: alcune formule, infatti, non sempre ammettono certi tipi di contributi figurativi ai fini del diritto. Ad esempio, per chi sceglie l’Opzione Donna, l’INPS fa differenza tra maternità obbligatoria e maternità facoltativa. In quel caso, tuttavia, restano contributi validi ai fini del calcolo della pensione.
=> Pensioni: riscatto o accredito figurativo della maternità
Il riferimento normativo che prevede il versamento dei contributi figurativi per i dipendenti pubblici che prolungano il congedo parentale è l’articolo 35 comma 3, del dlgs 151/2001, il testo unico della maternità e paternità.
Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l’intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz