Nel decreto Sostegni bis (Decreto Legge Imprese, Lavoro, Giovani, Salute), approvato il 20 maggio, trova posto il contratto di rioccupazione annunciato dal Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, introdotto in via sperimentale fino al 31 ottobre 2021, ed a cui si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il suo scopo è quello di assorbire in parte l’impatto di potenziali licenziamenti a fine blocco (prorogato al 28 agosto per chi è tutelato da CIG, fissato a fine ottobre negli altri casi), favorendo il ricollocamento e la riqualificazione professionale di disoccupati (ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150).
Requisiti e sgravi
Riservato ai datori di lavoro del settore privato (escluso nel settore agricolo e nel lavoro domestico), è in pratica un nuovo strumento di assunzione agevolata “condizionata” alla stabilizzazione, che prevede un esonero contributivo al 100% per i 6 mesi di inserimento: se però al termine del percorso di formazione il lavoratore non viene assunto a tempo indeterminato, si dovrà versare per intero la contribuzione non pagata. Dovrebbero essere ammessi tutti i datori di lavoro privati (esclusi gli ambiti di lavoro agricolo e domestico), quindi anche studi professionali, associazioni, enti pubblici economici. Dovrebbero restare fuori anche le imprese del settore finanziario, ma per avere certezza è necessario attendere la pubblicazione del testo del Decreto Sostegni bis.
Inserimento e assunzione
Il contratto di rioccupazione è dunque collegato ad un periodo di formazione del lavoratore da inserire, della durata di sei mesi. In accordo con il lavoratore, si dovrà pertanto definire un progetto individuale di inserimento per l’adeguamento delle competenze professionali al nuovo ambiente di lavoro. Durante questo semestre non è possibile licenziare anzi, se lo si fa anche dopo il completamento della fase formativa – o se si assume magari a tempo determinato – scatta il pagamento dei contributi non versati. Resta ovviamente possibile rescindere il contratto a fine inserimento, con relativo preavviso. Senza recesso, il rapporto di lavoro subisce la trasformazione automatica in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
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Sgravio contributivo
Lo sgravio contributivo integrale, nel limite massimo di 6.000 euro l’anno, non prevede premi e contributi INAIL. Resta anche ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il periodo di fruizione dell’esonero non può superare i sei mesi del contratto di rioccupazione. In caso di dimissioni, il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto. Per accedere allo sgravio, il datore di lavoro non deve aver eseguito licenziamenti economici nei sei mesi precedenti. L’esonero del contratto di rioccupazione è cumulabile con altre agevolazioni contributive.