Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto 13 maggio 2021 con le condizioni integrative di accesso al Fondo di Garanzia PMI: le Modalità Operative previste dal nuovo provvedimento, aggiornano requisiti e procedure. Per quanto non esplicitamente disposto dalle Modalità Operative stesse, il decreto rimanda alla disciplina generale del Decreto-Legge 18/2020 e, per quanto compatibile, alle Disposizioni operative del Fondo. In particolare, nel nuovo provvedimento del 13 maggi, si specifica che la garanzia è concessa ai beneficiari con le seguenti modalità di richiesta e concessione:
- garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori, anche in qualità di capofila;
- riassicurazione e controgaranzia, su richiesta dei garanti, anche in qualità di capofila.
N.B. La riassicurazione e la controgaranzia possono essere richieste congiuntamente dai garanti sulla stessa operazione solo nel caso di garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta (anche attraverso acconto). Senza queste condizioni, i garanti possono richiedere solo la riassicurazione.
La richiesta di garanzia si inoltra esclusivamente attraverso il Portale FdG, dopo specifico accreditamento.
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La garanzia è concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione o de minimis ed è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche (se si rimane entro la soglia di cumulabilità prevista dalla disciplina specifica delle altre garanzie pubbliche e dalla normativa comunitaria) e, in relazione allo stesso investimento, con altre agevolazioni (compres quelle a titolo de minimis, sempre nei limiti UE).