Con Messaggio n. 1956 del 17 maggio, l’INPS chiarisce i requisiti per l’accesso all’esonero contributivo 2020 (articolo 1 del Dl 104/2020, convertito dalla legge 126/2020) per le aziende che non richiedano in aternativa ulteriori trattamenti di integrazione salariale (articolo 3 del medesimo decreto) nei casi di datori di lavoro che avrebbero avuto accesso ai Fondi di solidarietà alternativi (articolo 27 del Dlsgs 148/2015) nei settori Artigianato e Somministrazione.
Dal momento che i trattamenti previsti dall’articolo 19, comma 6, del Dl 18/2020 e successive modificazioni, non richiede alcuna preventiva domanda all’INPS né sua autorizzazione, per questa tipologia di aziende beneficiarie è necessario – ai fini della riconoscibilità dell’esonero – individuare la decorrenza temporale rispetto alle diverse di norme che si sono succedute in materia di tutele per la pandemia da COVID-19.
Sentito il parere del Ministero del Lavoro, con il Messaggio in questione l’INPS chiarisce che possono accedere all’esonero dei contributi i datori di lavoro che abbiano fruito del numero di settimane compatibili con i limiti previsti dai decreti 18/2020 e 34/2020 (9+9 settimane) prima del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del dl 104/2020) per periodi collocati in data antecedente il 15 agosto e, senza soluzione di continuità, a cavallo del 13 luglio 2020. I controlli del caso saranno in capo alle sedi INPS competenti.