Con il Messaggio n.1836 del 6 maggio 2021, l’INPS fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali riservato alle aziende che non richiedono la cassa Covid (trattamenti di integrazione salariale con causale Covid). Si tratta dell’agevolazione prevista dal Decreto Ristori (articolo 12, commi 14 e 15, del decreto-legge 137/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 176/2020).
Le prime indicazioni, con gli importi spettanti, erano già stati forniti con la Circolare n. 24 dell’11 febbraio scorso, mentre adesso vengono illustrate le modalità operative per la richiesta dell’esonero, da cui restano escluse le imprese operanti nel settore finanziario e i datori di lavoro del settore agricolo.
La domanda di esonero deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo per il quale si richiede lo sgravio. L’azienda deve scegliere se fruire dell’ammortizzatore sociale Covid oppure di questo esonero, quindi, nella medesima finestra temporale e unità produttiva, potrà avere accesso ad uno solo dei due benefici, che sono fra loro alternativi (a prescindere di quale sia la fonte normativa di riferimento della misura).
Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, si rimanda a quanto disposto dalla circolare n. 24/2021.
L’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, calcolato sulla base delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, non può superare la contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il mese o i mesi di teorica spettanza dell’esonero (ricadenti nel periodo 16 novembre 2020 – 31 gennaio 2021, per massimo quattro settimane), né quella dovuta nelle singole mensilità per le quali si richiede il beneficio (aprile – agosto 2021).
L’esonero è cumulabile con altri sgravi o riduzioni di aliquote di finanziamento a condizione che per tali altri esoneri non sia espressamente previsto un divieto di cumulo, come ad esempio avviene per l’incentivo all’occupazione giovanile previsto dall’articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tutti i dettagli nel Messaggio 1836/2021.