In base alle nuove regole Covid del Decreto Riaperture in vigore dal 26 aprile, cambiano anche i requisiti per gli spostamenti in zona arancione. Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dalla Circolare applicativa del Viminale, sia per quanto riguarda le visite presso abitazione private sia per quanto riguarda il numero di persone che possono spostarsi. Alcune novità sono migliorative, altre impongono invece nuovi limitazioni.
Spostamenti in zona arancione fuori Comune o Regione
In base al Decreto, sono possibili sia gli spostamenti fuori Regione – utilizzando fin da subito un attestato di avvenuta vaccinazione, guarigione dal Coronavirus o un tampone negativo nelle ultime 48 ore (anche i bambini dai 2 anni in su), o in alternativa la Certificazione Verde Covid-19 rilasciata dalla struttura sanitaria che ha provveduto alla somministrazione di un ciclo completo di vaccino anti Covid o dal medico / pediatra/ farmacista che hanno eseguito il tampone o che possano certificare la guarigione dal virus in base alle proprie competenze – sia quelli fuori Comune (spostamenti liberi all’interno del Comune di residenza in orario di coprifuoco, e solo per chi abita in Comuni fino a 5mila abitanti anche nel raggio di 30 km senza però recarsi in Comuni capoluogo).
Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19.
Spostamenti in zona arancione nel Comune
Per le visite a parenti e amici, dal 26 aprile al 15 giugno, in zona arancione è possibile recarsi presso una casa privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, situata nel Comune, in un numero massimo di quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione: le persone che si spostano potranno portare con sé i minori sui quali esercitino la responsabilità genitoriale (fino a 18 anni e non più fino a 14 anni) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
In zona arancione, leggendo tra le righe, cambia anche le regola sulle seconde case. In realtà, infatti, nel Decreto Riaperture non è illustrato questo caso specifico né si indica se per andare nelle seconde case, partendo da zone rosse o arancioni e recandosi fuori Regione o Comune, serva il possesso del titolo valido anteriore al 14 gennaio 2021 (es.: contratto di compravendita o di locazione ad uso abitativo) ma di fatto questo requisito è superato dalle disposizioni relative alla possibilità di recarsi presso una diversa abitazione privata abitata (solo nel Comune) oppure alla possibilità di spostarsi anche fuori Regione se però si ricorre a tampone o certificazione di avvenuta guarigione o vaccinazione.
Si attende l’aggiornamento delle FAQ del Governo per fugare ogni dubbio.