I permessi 104 per caregiver o disabili, ossia i tre giorni retribuiti al mese che spettano ai lavoratori che fruiscono della Legge 104/92 (ex art. 33, commi 3 e 6, della L. 104/92), non devono essere riproporzionati in caso di contratto part-time verticale o misto che preveda una percentuale della prestazione lavorativa superiore al 50% rispetto al tempo pieno: lo ha chiarito ancora una volta l’INPS, con la Circolare 45/2021. In questi casi i permessi sono riconosciuti per intero.
Il chiarimento riguarda sia lavoratrici e lavoratori con disabilità grave sia i loro caregiver e riguarda i permessi mensili retribuiti (non quelli giornalieri).
L’aspetto su cui si interviene è la rettifica parziale delle modalità di fruizione di questi permessi 104 per caregiver familiari o fruitori diretti, in particolare sul riproporzionamento dei giorni di permesso e dell’orario dell’utilizzo, che scatta solo nei casi di tempo parziale verticale e misto fino al 50% (con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese).
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Alla luce della Circolare, pubblicata lo scorso marzo, sono state riviste dall’Istituto di previdenza le precedenti istruzioni e rettificate le modalità di calcolo e fruizione dei permessi 104 per caregiver o lavoratori con disabilità grave nei casi di attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese: le precedenti regole risalivano al 2018 (Messaggio 3114/2018) dopo le quali erano intervenute successive sentenze di Cassazioni e relativi chiarimenti ministeriali, a cui nelle scorse settimane si è dunque adeguata anche l’INPS.