La sospensione dei versamenti tributari e dei contributi in scadenza lo scorso dicembre 2020 (nello specifico, relativi ad IVA, ritenute operate dai sostituti d’imposta e contributi previdenziali e assistenziali), prevista dal decreto Ristori-quater (articolo 2, Dl n. 157/2020) riguarda anche imprese e professionisti che non esercitano le attività di cui ai codici ATECO indicati nel DPCM 3 novembre 2020, purché a novembre abbiano subìto un calo di fatturato o corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente: è quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 262 del 19 aprile 2021, su specifico interpello, specificando i requisiti necessari per l’accesso all’agevolazione.
La sospensione dei versamenti e dei contributi è infatti destinata agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente che, a novembre 2020, hanno registrato perdite di almeno il 33% su base annua, agli esercenti attività sospese dal DPCM 3 novembre scorso, ai soggetti operanti nei settori di cui all’Allegato 2 al Ristori bis, ovvero alberghi, agenzie di viaggio e tour operator in zone rosse.
=> Sospensione versamenti di dicembre 2020: istruzioni INPS
Nel caso in oggetto, un negozio collocato all’interno di una palestra (senza accesso indipendente) aveva dovuto abbassare le saracinesche a causa della chiusura della palestra stessa, pur non rientrando con il codice ATECO tra le attività direttamente sospeso. In questo caso, il calo della perdit di fatturato superiore ad un terzo nel mese di novembre 2020 rispetto a novembre 2019 è motivo sufficiente per accedere alla sospensione dei versamenti.
Di contro, non rientrando nell’elenco degli indennizzi diretti, non spetta il contributo a fondo perduto del decreto Ristori bis (articolo 2, Dl n. 149/2020): il sostegno economico è infatti riconosciuto alle sole Partite IVA attive alla data del 25 ottobre scorso con attività prevalente corrispondente ad una di quelle riferite ai codici riportati nell’Allegato 2 del Decreto e operanti in area rossa.