Ho terminato la NASpI il 2/7/2020 e fino al 26/3/2021 sono stato senza lavoro senza poter accedere al alcun sostegno. Dal 29 marzo al 10/4/2021 ho lavorato 2 ore al giorno per una impresa di pulizie. Dal 12/4/2021 al 12/6/2021 mi hanno assunto a tempo determinato con stipendio minimo di 600 mensili. Considerato che nel periodo 1/7/2020 – 28/2/2021 non ho avuto reddito, posso presentare la domanda per il REM di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni)?
La titolarità del contratto di lavoro dipendente potrebbe escluderla dal Reddito di Emergenza. La regola specifica è che, al momento della presentazione della domanda, non sia attivo un contratto di lavoro dipendente con retribuzione superiore alla quota di REM spettante. Se il suo stipendio è superiore alla cifra che spetterebbe al suo nucleo familiare, allora lei non sarebbe ricompreso nella platea degli aventi diritto alle nuove quote di REM (tre mensilità).
Per il calcolo della somma spettante deve tenere conto della composizione del suo nucleo familiare (nel caso ci siano più figli minori o soggetti con disabilità il sussidio aumenta in base alla scala di equivalenza prevista). Inoltre, per quest’anno, se nella DSU in corso di validità al momento della domanda si è dichiarato di risiedere in affitto, il valore di base di 400 euro (che in via ordinaria può arrivare a 840 euro come massimo importo) è aumentato di un dodicesimo del canone di locazione annuo.
Non credo che rilevi la disoccupazione pregressa, perchè la normativa fa specifico riferimento all’incompatibilità del REM con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che “al momento della domanda”, siano “titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi” del REM oppure pensionati, o ancora percettori del Reddito di cittadinanza (articolo 82, dl 34/2020).
Il riferimento normativo per le nuove quote di REM 2021 è l’articolo 12 del DL 41/2021, che ha distinto la platea dei beneficiati in due categorie (alternative):
- nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, articolo 12, del DL 41/2021;
- soggetti che hanno terminato NASpI e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e possiede un ISEE valido fino a 30.000 euro (comma 2, articolo 12, del DL 41/2021).
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz