Decreto Sostegni, indennità INPS in attesa di domanda

di Barbara Weisz

15 Aprile 2021 09:00

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In stallo le domande di indennità INPS da 2400 euro del DL sostegni e di bonus per collaboratori dello Sport: ecco le misure attuate e quelle in attesa.

Si attendono ancora le procedure INPS per fare domanda degli indennizzi previsti dal decreto Sostegni a favore di specifiche categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, che non avevano chiesto i bonus nel 2020, mentre sono invece state versate in automatico le stesse indennità INPS da 2.400 euro alle categorie di aventi diritto (come gli stagionali) che avevano già beneficiato di analoghi bonus (es.: indennità mille euro Covid). Mancano anche i provvedimenti attuativi di altre misure, come le risorse per la nuova cassa integrazione. Mentre sono partiti i contributi a fondo perduto ad imprese e Partite IVA mentre sono aperte le domande per le nuove tranche di REM (Reddito di Emergenza).

=> Indennità Covid: erogati i nuovi Bonus INPS automatici

Indennità INPS 2.400 euro

Partiamo dalle indennità una tantum pari a 2.400 euro complessivi. Sono previste dall’articolo 10 del dl 41/2021 e spettano a lavoratori:

  • stagionali e in somministrazione dei settori turismo e stabilimenti termali,
  • dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali,
  • intermittenti,
  • autonomi occasionali,
  • incaricati alle vendite a domicilio,
  • a tempo determinato dei settori turismo e stabilimenti termali,
  • dello spettacolo.

Coloro che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti Ristori del 2020 (dl 137/2020), non dovevano presentare una nuova domanda. E, in base a quanto comunicato dall’INPS, hanno già ricevuto i 2.400 euro sul conto corrente che avevano indicato per i precedenti sostegni. Coloro che hanno il bonifico domiciliato in Posta, ricevono la somma in tre diverse tranche da 800 euro (in considerazione dei limiti sul pagamento in contanti).

Chi deve fare domanda di Indennità INPS

Gli aventi diritto che invece non avevano già ricevuto i bonus nel 2020, devono presentare una nuova domanda. L’istituto di previdenza ha annunciato che le procedure saranno aperte a breve, ma per il momento ancora non ci sono novità né istruzioni. Ecco intanto di seguito, con precisione, i requisiti (in attesa di poter presentare domanda).

  • Dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il primo gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo: non devono essere titolari di pensione, Naspi.
  • Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, titolari fra il primo gennaio 2019 e il 23 marzo scorso di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate. Questi lavoratori devono anche aver avuto nel 2018 uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionali nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate.
  • Dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione in settori diversi da turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il primo gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.
  • Lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e il 23 marzo 2021.
  • Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che fra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile) e non abbiano un contratto in essere il 24 marzo 2021. Devono essere già iscritti alla Gestione separata INPS AL 23 MARZO SCORSO, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.
  • Incaricati alle vendite a domicilio (articolo 19 del decreto legislativo 114/1998), con reddito 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5mila euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata INPS al 23 marzo scorso e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tutti questi lavoratori non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione al 23 marzo scorso.

Indennità 2021 per lavoratori dello spettacolo

Sono ancora in attesa dell’indennità anche i lavoratori dello spettacolo con i seguenti requisiti (alternativamente):

  • almeno trenta contributi giornalieri versati nel periodo compreso fra il primo gennaio 2019 e il 23 marzo scorso, un reddito 2019 non superiore a 75mila euro, e non titolari di pensione o di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso da quello intermittente senza indennità di disponibilità;
  • almeno sette contributi giornalieri versati dal primo gennaio 2019 al 23 marzo 2021, e reddito 2019 non superiore a 35mila euro.

Indennità 2021 per sportivi

Infine, i lavoratori sportivi. In questo caso, l’indennità va da 1.200 a 3.600 euro, a seconda dei compensi 2019, e viene versata dalla Società Sport e Salute spa. Sul portale di Sport e Salute ci sono tutte le indicazioni per accedere alla piattaforma di domanda, con le relative istruzioni di compilazione. I bonus non sono ancora stati versati, un comunicato del 14 aprile segnala che «fra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima Sport e Salute S.p.A. riceverà dagli uffici competenti le risorse stabilite dal Decreto Sostegni per l’indennità ai Collaboratori Sportivi«, e procederà ai pagamenti nella stessa giornata in cui avrà in cassa le somme.

Reddito di Emergenza 2021

Per quanto riguarda le altre misure per il lavoro inserite nel decreto Sostegni, segnaliamo che sono aperte dal 7 aprile le procedure INPS per la domande di REm (tre nuove mensilità, previste dall’articolo 12 del dl 41/2021). Nei primi due giorni di apertura, segnala l’istituto di previdenza, sono arrivate circa 160mila domande, sia con accesso diretto al sito dell’Istituto sia attraverso i patronati. Le domande si possono presentare fino al prossimo 30 aprile. La prima mensilità sarà pagata a partire da metà maggio.

Contributi a fondo perduto

 Come è noto, sono aperte anche le domande di contributo a fondo perduto di imprese e partite IVA che hanno subito una perdita media mensile di fatturato pari ad almeno il 30% nel 2020 sul 2019. L’Agenzia delle entrate ha messo a punto una sezione dedicata sul portale, e una Guida. I pagamenti sono partiti l’8 aprile scorso (data entro la quale erano già arrivate circa 1 milione di richieste). Le domande si possono presentare fino al 28 maggio. Ci sono anche i codici tributo per coloro che scelgono di utilizzare la somma spettante come credito d’imposta (Risoluzione Entrate 24/2021).

Misure da attuare

Mancano altri provvedimenti attuativi del decreto Sostegni relative a misure che riguardano imprese e lavoro. Ad esempio:

  • decreto ministeriale di assegnazione delle risorse (pari a 1,1 miliardi) ai fondi di solidarietà alternativi (artigianato e lavoro in somministrazione), per la cassa in deroga prevista dall’articolo 8, comma 7 del decreto;
  • remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale (articolo 20, comma 4);
  • ripartizione del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica, incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione nei centri storici (articolo 26, comma 1);
  • criteri, modalità e condizioni per l’accesso al Fondo di sostegno alle grandi imprese in difficoltà finanziaria connessa all’emergenza COVID-19 e per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento (articolo 37, comma 5);
  • ripartizione e assegnazione risorse del Fondo per il ristoro perdite derivanti da annullamento, rinvio o ridimensionamento di fiere e congressi a seguito dell’emergenza COVID (articolo 38, comma 4).