Alcuni operatori e-commerce possono beneficiare di procedure dichiarative ridotte, previo invio di un’istanza entro il 22 aprile con il conseguente rilascio di apposita autorizzazione. L’agevolazione è riservata alle importazioni di merci di valore trascurabile da Paesi terzi destinate a privati e originate da vendita a distanza online (marketplace, portali internet, etc.). Sono esclusi alcolici, profumi e tabacco. Il valore può essere ricondotto a due differenti soglie, 22 euro oppure 150 euro, indicato all’interno dell’autorizzazione. I requisiti richiesti sono i seguenti:
- 2.000 operazioni minime mensili, per le autorizzazioni efficaci dalla pubblicazione della Determinazione Direttoriale;
- nessun numero di operazioni minime mensili, per le autorizzazioni efficaci dal 1 maggio 2021;
- possesso, da parte dell’istante o dell’operatore doganale incaricato dal medesimo, dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”;
- utilizzo del codice EORI e possesso dell’autorizzazione AEO C+S;
- tracciabilità della filiera dall’origine del flusso logistico nel Paese terzo alla consegna della merce sul territorio nazionale, con possibilità di identificare precisamente le fasi dello spostamento delle merci;
- possibilità per ADM di accedere, ai fini dei controlli doganali, alla piattaforma “logistica” entro cui vengono svolte le operazioni, messa a disposizione dal soggetto;
- adeguata organizzazione del magazzino per consentire l’esecuzione dei controlli della merce;
- predisposizione di procedure e di un sistema di controllo interno che siano anche in grado di impedire/intercettare la presentazione di dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e che rendano disponibili all’Autorità doganale l’accesso completo ad ogni flusso logistico.
Per le sole spedizioni di valore fino a 150 euro è necessaria anche:
- titolarità di autorizzazione alla dilazione di pagamento e di connessa autorizzazione alla costituzione di garanzia globale, e relativa garanzia, nelle forme usualmente accettate dall’Agenzia e previste dall’art. 92 del CDU;
- a decorrere dal 10 maggio e fino al 14 giugno 2021, disponibilità all’avvio della sperimentazione operativa, in ambiente reale, del nuovo sistema dichiarativo reingegnerizzato dell’Agenzia invio dell’informazioni previste dal tracciato H7 di cui all’allegato B del Regolamento delegato UE 2015/2446 – per tutte le dichiarazioni della specie (valore da 22 a 150 euro);
- dal 15 giugno obbligo di utilizzo del messaggio H7 in ambiente reale per tali spedizioni.
La semplificazione consiste in formalità con procedura ordinaria, indicando al campo 33 del DAU il codice convenzionale 9990 9909 00, in luogo dello specifico codice di nomenclatura combinata identificativo della merce introdotta. Le misure agevolative resteranno valide fino all’entrata in vigore delle nuove norme relative agli obblighi IVA sul commercio elettronico diretto ed indiretto.
E-commerce con adempimenti ridotti: scadenze
Per accedere al trattamento agevolato è necessario presentare domanda entro il 22 aprile presso l’ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali, che successivamente trasmetterà l’accoglimento o il rifiuto della domanda. I soggetti autorizzati verranno iscritti in un apposito elenco, istituito presso la direzione delle Dogane denominato “e-commerce P4I” (platform for import), in sezioni distinte in base alla categoria del soggetto autorizzato (Corrieri Espresso – Altri operatori economici) e con l’indicazione della soglia di riferimento.
Tutti i dettagli nella Determinazione Direttoriale n. 100615/2021 dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli, con le regole da rispettare e le scadenze da non dimenticare.