La decontribuzione per le assunzioni di giovani sale al 100% nel biennio 2021-2022 e riguarda una platea più ampia (fino al compimento del 36esimo anno di età, non più il 35esimo): sulla misura prevista dalla Legge di Bilancio 2021, interviene la circolare applicativa INPS, con le istruzioni per i datori di lavoro. La premessa è che la misura sulle assunzioni agevolate è subordinata a specifica autorizzazione europea, di cui ancora sia attende l’orientamento ma nel frattempo l’INPS fornisce le indicazioni nel provvedimento 56/2021, con riferimento normativo al comma 10 della legge 178/2020.
L’esonero integrale contributivo spetta per tre anni in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato, anche in somministrazione (ed anche per le trasformazioni che avvengono nel biennio 2021 -2022 di contratti a termine, a patto che e il dipendente sia under 36 al momento della stabilizzazione), per tutti i datori di lavoro privati (non solo imprese), anche del settore agricolo. E’ escluso soltanto il settore finanziario assieme alle pubbliche amministrazioni. Non sono invece agevolati i contratti di apprendistato, nemmeno nel caso di prosecuzione a tempo indeterminato di un precedente contratto di apprendistato, né il lavoro domestico, i contratti intermittenti e a chiamata (anche se sono a tempo indeterminato). Infine, l’esonero contributivo non riguarda le assunzioni di dirigenti (perché si applica a operai, impiegati e quadri). Altro requisito, valido per tutte le assunzioni con esonero: il lavoratore non deve aver avuto un precedente contratto a tempo indeterminato.
L’esonero contributivo è al 100%, fino a un tetto annuo di 6mila euro. Sono esclusi una serie di elementi della contributi zione, fra cui i premi INAIL. La soglia massima di decontribuzione mensile è di 500 euro, oppure 16,12 euro al giorno per i rapporti instaurati nel corso del mese. In caso di lavoro part-time, la decontribuzione va ridotta proporzionalmente all’orario di lavoro. Come detto, l’agevolazione si applica per 36 mesi (tre anni), che possono salire a 48 mesi (quattro anni) nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Può essere sospeso in caso di maternità, con differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. Infine, i requisiti specifici. L’età massima è elevata di un anno, a 36 anni invece dei precedenti 35. Il lavoratore non deve avere avuto precedenti contratti a tempo indeterminato, con la stessa o con altre aziende, ma fanno eccezione: periodi di apprendistato, lavoro intermittente, lavoro domestico.
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Si applicano tutte le regole già previste per i precedenti incentivi all’assunzione, per cui non spetta l’esonero contributivo se l’assunzione viola diritti di precedenza, rappresenta attuazione di un obbligo preesistente, se il datore di lavoro ha licenziato per motivi economici nei sei mesi precedenti o lo fa nei nove mesi successivi, non è in regola con altri obblighi contributivi o contrattuali. Attenzione: sono esclusi anche i datori di lavoro che abbiano in corso sospensioni dal lavoro per riorganizzazione aziendale (a parità di livello di inquadramento e di unità produttiva), ma c’è una specifica eccezione nel caso di utilizzo degli ammortizzatori sociali COVID. Quindi, se l’azienda sta utilizzando la cassa integrazione con causale Covid, può procedere alle nuove assunzioni agevolate. Altri casi particolari:
- se un lavoratore è assunto da due diverse datori di lavoro in part-time, entrambi possono utilizzare l’incentivo in relazione all’orario applicato;
- per un lavoratore riassunto, il nuovo datore di lavoro può utilizzare la parte di incentivo residua.
L’agevolazione non si può cumulare con altri incentivi all’assunzione. Per esempio: agevolazione assunzioni over 50 e donne disoccupate, decontribuzione Sud.