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Riscatto agevolato e pace contributiva: scadenze e ipotesi di proroga

di Anna Fabi

Pubblicato 13 Aprile 2021
Aggiornato 14 Aprile 2021 13:07

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Ipotesi di proroga al 2022 per lo strumento di pace contributiva, che consente il riscatto ai fini della pensione di periodi non coperti da versamenti.

Proroga in vista per la cosiddetta pace contributiva (articolo 20 del dl 4/2019), attualmente prevista fino al 31 dicembre 2021: si tratta di un’ipotesi che trova conferme di fonte governativa e che vede la misura riproposta nella Legge di Bilancio 2022. L’idea è quella di continuare a concedere questa possibilità di riscatto agevolato, introdotta in via sperimentale per tre anni, che consente di riscattare periodi non coperti da versamenti agli istituti previdenziali, pagando l’onere in 120 rate mensili (10 anni).

La misura è stata introdotta nel 2019 (con il decreto di riforma pensioni e Quota 100) assieme al riscatto di laurea agevolato, che permette invece di riscattare i periodi di studio per la laurea pagando l’onere minimo, ossia  circa 5mila euro per per ogni anno recuperato ai fini previdenziali, per raggiungere prima la pensione (i periodi sono utili ai fini dell’incremento dell’anzianità contributiva).

Regole della pace contributiva

Il riscatto di contributi previdenziali ai fini pensionistici prevede che gli anni riscattabili con la pace contributiva (fino a 5 anni anche non continuativi) non debbano necessariamente essere continuativi purché compresi fra il primo gennaio 1996 e il 29 gennaio 2019. L’intero periodo deve essere inoltre compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto). Non è possibile riscattare un periodo per il quale siano già stati accreditati dei contributi in una qualsiasi gestione previdenziale obbligatoria. Sono riscattabili periodi “non soggetti a obbligo contributivo”. I periodi sono valorizzati con il sistema contributivo e l’onere è detraibile al 50% in cinque quote annuali di pari importo. Requisiti di accesso:

  • non avere anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
  • non essere titolare di pensione.

Regole del riscatto di laurea agevolato

Il riscatto di laurea agevolato, lo ricordiamo, è stato sempre introdotto con l’articolo 20 del decreto 4/2019 (comma 6). L’onere di riscatto è pari a quello che versano i soggetti inoccupati, calcolato convenzionalmente sul minimale di artigiani e commercianti e applicando un’aliquota del 33%. Il costo di ogni anno di riscatto nel 2021 è pari a 5mila 200 euro.

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Possono accedere a questa misura gli iscritti all’INPS, si possono riscattare solo gli anni di corso per il titolo di studio (laurea ed equipollenti, specializzazioni ecc.). La domanda si presenta all’INPS, seguendo le istruzioni consultabili sul portale dell’istituto di previdenza. Il nuovo servizio è disponibile al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale riscatti – ricongiunzioni”.

Dalla sezione Riscatti è possibile compilare ed inoltrare la richiesta, consultare l’elenco delle domande e verificare lo stato di avanzamento di una pratica. Utilizzando la funzione Modalità di calcolo, è possibile impostare il metodo di calcolo per costo dell’onere, compresa l’opzione di riscatto agevolato con sistema contributivo (cfr. la circolare n. 6/2020).