La misura agevolativa Decontribuzione Sud, in caso di lavoratori in somministrazione, si applica in relazione alla sede presso cui opera l’azienda utilizzatrice e non quella dell’agenzia per il lavoro: l’INPS rettifica la precedente interpretazione della norma (articolo 27 DL 104/2020) correggendo il tiro con il nuovo Messaggio n. 1361 del 31 marzo.
Una lettura penalizzante e non legata alla ratio del Legislatore – il Decreto Agosto mira a incentivare le aziende localizzate in aree svantaggiate con un esonero contributivo del 30% – tanto da divenire oggetto di ricorso al TAR, che aveva comunque subito disposto la sospensione delle disposizioni d cui al Messaggio n.72 e alla Circolare n.33 (che escludevano il beneficio contributivo per le aziende del Mezzogiorno che utilizzavano lavoratori in somministrazioni forniti da agenzie non localizzate al Sud). Ebbene, il nuovo Messaggio chiude il cerchio apportando i correttivi del caso.
Anche in conseguenza di una interrogazione parlamentare dalla quale è scaturita la volontà del Governo di allinearsi alla lettura estensiva della norma. Come aveva infatti affermato nei giorni scorsi la Sottosegretaria al Lavoro Rossella Accoto:
È apparso preferibile aderire ad un’interpretazione più coerente con la ratio della norma, che s’incentri sul dato effettivo della “sede di lavoro” del rapporto, ossia sul luogo di svolgimento della prestazione, piuttosto che sul dato formale della qualifica di “datore di lavoro” in capo all’agenzia di somministrazione.
Ricordiamo che la Decontribuzione Sud riguarda l’esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro privati (con esclusione di premi e contributi INAIL) per i rapporti di lavoro subordinato (ad eccezione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico) che prevedano lo svolgimento dell’attività in una sede localizzata in Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Le Agenzie di somministrazione ammesse al beneficio in virtù della nuova lettura della norma, per rapporti di lavoro con utilizzatori localizzati nel Mezzogiorno, potranno recuperare le eventuali quote di decontribuzione relative alle mensilità pregresse.
Alla luce del nuovo orientamento, l’INPS chiarisce inoltre che:
per le agenzie di somministrazione che abbiano sede legale o operativa nelle regioni del Mezzogiorno e che abbiano fruito della decontribuzione nel periodo ottobre 2020 – marzo 2021 anche per lavoratori inviati presso aziende utilizzatrici ubicate in regioni differenti, non si procederà al recupero della misura.
Resta fermo che, da aprile 2021, la fruizione della Decontribuzione Sud sarà considerata legittima solo se il lavoratore presta effettivamente la propria prestazione in una delle regioni interessate.