Niente zone gialle fino al 30 aprile, con possibili allentamenti nel caso in cui l’evoluzione dell’epidemia e la campagna vaccinale lo consentano, dopo Pasqua riaprono le scuole fino alla prima media senza che le Regioni possano prevedere ordinanze restrittive in questo senso, il 3 maggio ripartono i concorsi pubblici, viene istituito l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario che lavora con i pazienti e per i farmacisti e lo scudo penale per chi somministra il vaccino: sono le principali disposizioni contenute nel nuovo Decreto Legge Covid approvato in Consiglio dei Ministri il 31 marzo (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), che stabilisce le norme applicabili dal 7 al 30 aprile. Per quanto non specificato sono prorogate le misure del DPCM attuale.
Tecnicamente, il DL prevede la proroga fino al 30 aprile delle disposizioni del DPCM 2 marzo (salvo quelle in contrasto con le novità espressamente introdotte) e di alcune misure previste dal DL 30/2021 del 13 marzo.
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Niente zona gialla fino al 30 aprile
Partiamo dalle restrizioni su spostamenti e attività economiche: nessuna novità rispetto all’attuale situazione, quindi le zone gialle sono sospese fino al 30 aprile. Tutta l’Italia resta pertanto in zona arancione o rossa (visto che nessuna Regione ha i numeri per rientrare in zona bianca). E le regole delle zone arancioni e rosse non cambiano.
- Zone rosse: spostamenti limitati anche all’interno del proprio Comune, motivati quindi da lavoro, salute, necessità (tramite autocertificazione), niente visite a parenti e amici, aperti solo i negozi definiti attività essenziali (fra cui alimentari, farmacie e parafarmacie, tabaccai, edicole, cartolerie, profumerie, ferramenta, detersivi). Restano chiusi barbieri e parrucchieri. Bar e ristoranti possono fare solo asporto (fino al 18 i bar, le birrerie, i pub, fino alle 22 gli altri esercizi), e consegne a domicilio (senza limiti di orario).
- Zone arancioni: coprifuoco dalle 5 alle 22, divieto di uscire dal proprio Comune, visite a parenti e amici una volta al giorno in un massimo di due persone, negozi aperti. Per i bar e i ristoranti le regole sono le stesse delle zone rosse. Scuola in presenza fino alla terza media, e almeno al 50%, e fino al 75%, alle superiori.
Si conferma l’estensione delle misure da zona rossa in caso di contagi superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti, sia con ordinanza del Ministro della Salute sia con provvedimento dei Presidenti delle Regioni.
Niente visite in zona rossa
Fino al 30 aprile, nelle zone rosse resta non consentito andare a far visita a parenti o amici, una volta al giorno e in numero massimo di due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi e persone non autosufficiente del nucleo familiare) come in zona arancione, dalle 5 alle 22, nel comune di residenza.
Scuole aperte fino alla prima media
La differenza fondamentale rispetto alle regole attualmente in vigore riguarda le scuole: nidi, asili, elementari e prime medie riaprono anche nelle zone rosse. E gli enti locali non possono più prevedere restrizioni in questo senso (quindi è assicurata la scuola in presenza fino alla prima media in tutta Italia). Nello specifico, si garantisce, inderogabilmente su tutto il territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, la didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione, attività in presenza dal 50% al 75% in zona arancione e DAD in zona rossa, garantendo comunque la possibilità attività in presenza per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.
Allentamenti senza automatismi
Il decreto contiene la previsione che, nel caso in cui la situazione epidemiologico e l’andamento della campagna vaccinale lo consenta in sicurezza, si possano disporre nuovi allentamenti delle misure. Ma senza automatismi. Le eventuali nuove regole saranno comunque decise per decreto, quindi dal Consiglio dei Ministri. In pratica, il testo prevede la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri.
Concorsi pubblici
Altra anticipazione confermata è la ripartenza dei concorsi pubblici in presenza, nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico;, che avverrà dal 3 maggio. Sono anche stabilite regole semplificate per le modalità organizzative e le prove di selezione. E’ previsto che dove possibile si svolgano su base regionale, o provinciale per evitare spostamenti, ed eventualmente all’aperto.
In particolare, il decreto:
- svolgimento di una sola prova scritta e una orale, con modalità decentrate. Prova orale facoltativa per i concorsi relativi al periodo dell’emergenza sanitaria. Nessuna deroga per il personale in regime di diritto pubblico;
- consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario (DM Giustizia 2019), con accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e orale subordinato alla presentazione di una auto-dichiarazione sulle condizioni richieste dal DM per l’accesso ai locali adibiti alle prove.
Obbligo di vaccino
Infine le vaccinazioni anti Covid. Obbligo di vaccino per personale sanitario e operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie (come ospedali, ambulatori), sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali (quindi, anche studi medici privati). In tutti questi casi, la vaccinazione è considerata requisito essenziale per l’esercizio della professione. Chi si rifiuta può essere spostato ad altro incarico, anche con eventuale demansionamento (e retribuzione riproporzionata) oppure (se queste ipotesi non sono percorribili), essere sospeso senza retribuzione, fino al completamento del piano vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Scudo penale
C’è infine anche l’annunciato scudo penale per il personale addetto alle vaccinazioni, in caso di decessi o lesioni causate dalla somministrazioni, se quest’ultima è stata effettuata in modo conforme alle regole del Ministero della Salute. In particolare, si
esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative.
Altre misure e proroghe
- Proroga al 31 luglio di alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, norme sullo svolgimento dell’attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e modifiche al codice della giustizia contabile;
- proroga al 31 maggio per le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) in Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU in Calabria, con oneri a carico del Ministero del lavoro;
- estende agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società fino al 31 luglio;
- proroga al 15 giugno la scadenza entro la quale il Presidente del Consiglio deve assegnare alle Regioni interessate il termine per adottare i provvedimenti di riequilibrio finanziario.