Con la nuova circolare 72/2021 del 29 aprile, l’INPS illustra le novità in tema di integrazioni salariali – Cassa Ordinaria e in Deroga e assegno ordinario con causale Covid-19 – previste dal Decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) e sulle quali era già intervenuta con un primo documento di prassi (il Messaggio 1297/2021 dello scorso 26 marzo). La nuova circolare analizza tanto i trattamenti di cassa integrazione legati all’emergenza quanto quelli ordinari, indica i lavoratori cui si rivolgono le nuove tutele, ne spiega le modalità di richiesta con i relativi requisiti, tratta il caso particolare della CIG per aziende che si trovano in CIGS (articolo 20, decreto-legge n. 18/2020), fa il punto anche su altri trattamenti (FIS, assegni di solidarietà, Fondi di solidarietà bilaterali, Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, CIGD, CISOA) e relativi termini di domanda con le scadenze del caso, compresi i conguagli per i trattamenti di CIGD del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo e sistema aeroportuale.
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Dalla circolare emergono alcuni chiarimenti. La proroga impone infatti alcune regole specifiche, formalizzate dietro parere del Ministero del Lavoro. Ad esempio, le aziende che erano in CIGS prima dell’emergenza e non sono tutelate in via ordinaria dalla CIG se non in deroga, per godere del passaggio a quest’ultima (28 settimane dal 1° aprile) dovranno prima terminare il periodo originario di sospensione. In pratica, non saranno più autorizzati periodi anche parzialmente coincidenti tra CICGS e CIGD. Un altro punto, già peraltro chiarito: chi aveva già inoltrato domanda, per recuperare i giorni di marzo (29-31) devono presentare una nuova istanza entro fine maggio indicando nelle note il protocollo della precedente domanda.
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Integrazioni salariali Covid DL Sostegni
Grazie al Decreto Sostegni, dal primo gennaio le aziende hanno a disposizione complessivamente 25 settimane di CIGO fino al 30 giugno e 40 settimane di CIGD o ASSO fino al 31 dicembre, perché le nuove 28 settimane sono da considerarsi aggiuntive rispetto alle originarie 12 concesse dalla Legge di Bilancio (legge n. 178/2020), purché le prime 12 siano comunque fruite entro giugno: lo afferma il Messaggio INPS 1297, con i primi chiarimenti sulle disposizioni del DL 41/2021. Stesso discorso per la CISOA: la cassa integrazione per gli operai agricoli si comporrà per il 2021 di un totale di 210 giornate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021 (con i primi 90 giorni da fruire entro il 30 giugno).
Le nuove tutele hanno decorrenza 1° aprile 2021 e si rivolgono ai lavoratori che risultavano in forza al 23 marzo 2021. Possono essere utilizzate anche dai datori di lavoro che hanno mai fatto ricorso alla cassa integrazione e in ogni caso non è previsto il versamento di alcun contributo addizionale a carico delle stesse. I datori di lavoro che al 23 marzo avevano in corso un trattamento di CIGS, possono anche cambiare scegliendo come opzione la CIGO con causale Covid, purché rientrino in un settore coperto da cassa integrazione ordinaria. Il Messaggio INPS non fa riferimento ad una eventuale analoga possibilità per chi vorrebbe invece optare per l’Assegno ordinario FIS qualora fosse in corso un assegno di solidarietà.
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Come di consueto, le domande si presentano entro il mese successivo al periodo richiesto, per cui le richieste riferite ad aprile si devono presentare entro maggio. Stesse scadenze per l’invio dei dati dei lavoratori ai fini del pagamento (per le richieste dal 1° aprile, l’adempimento è annesso al flusso “UniEmens-Cig” che sostituisce il modello SR41). Per quanto concerne le modalità di pagamento, tutti i nuovi trattamenti (CIGD, CIGO, ASSO e CISOA) concessi dal Decreto Sostegni possono essere erogati a conguaglio o con pagamento diretto INPS (anche con anticipo del 40% per CIGO, CIGD e ASSO) senza obbligo di dimostrare le difficoltà economiche in cui versa il datore di lavoro.
Tutte òe istruzioni in dettaglio nella circolare INPS.