Il “Decreto Sostegni” (DL n. 41/2021), con le nuove misure in materia di sostegno connesse all’emergenza COVID ha disposto ulteriori interventi in materia di riscossione disposto numerose novità in materia di riscossione. In particolare, in virtù della proroga a fine aprile per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento, risultano sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 (21 marzo per i comuni della prima zona rossa di cui al DPCM 1° marzo 2020) al 30 aprile 2021, che dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2021.
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Notifiche e pignoramenti
- sospensione a fine aprile per attività di notifica di nuove cartelle, altri atti di riscossione e procedure cautelari ed esecutive.
- sospensione a fine aprile per obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19 maggio 2020 su stipendi, salari, indennità per rapporto di lavoro o impiego, pensioni e trattamenti assimilati.
A decorrere dal 1° maggio riprenderanno ad operare gli obblighi di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito.
Pagamenti PA oltre 5mila
Sospensione dall’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 nei comuni della prima zona rossa) al 30 aprile 2021 anche per le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare prima di disporre pagamenti superiori a cinquemila euro. Sono dunque prive di effetto le verifiche disposte prima del 19 maggio 2020 se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento. Per tali somme, le PA possono procedere al pagamento.
Stralcio cartelle 5mila euro
Sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che al 23 marzo 2021 risultano di importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni). Tra i ruolo oggetto di condono sono compresi anche quelli che rientrano in piani di Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio.
Sono esclusi dal condono i debiti: relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; derivanti da multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
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Beneficiari e regole
- persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro;
- soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro.
Le modalità e le date dell’annullamento dei debiti saranno disposte con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 23 aprile. Restano invece non rimborsabili le somme versate prima dell’annullamento. Fino alla data di annullamento che sarà definita dal decreto MEF, dunque, resta sospesa la riscossione di tutti i debiti con i requisiti per essere condonati, così come calcolato al 23 marzo 2021, e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.