Bonus Pubblicità, domanda entro il 31 marzo

di Anna Fabi

24 Marzo 2021 16:02

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In scadenza la domanda di bonus pubblicità 2021: credito d'imposta al 50% per adv su stampa cartacea e online, al 75% del valore incrementale per radiotv.

Ultimi giorni per imprese e Partite Iva che vogliono chiedere il bonus pubblicità 2021, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle tv e radio locali. Entro il 31 marzo bisogna presentare la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, che contiene i dati sugli investimenti effettuati o da effettuare nel corso dell’anno. In base alle novità contenute nella manovra 2021, per quest’anno e per il 2022 il bonus pubblicità è pari al 50% del totale degli investimenti in advertisng sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, mentre resta al 75% del valore incrementale per le radiotelevisioni. Vediamo in cosa consiste l’adempimento in scadenza.

=> Bonus Pubblicità al 50% fino al 2022

Bisogna presentare specifica comunicazione all’Agenzia delle entrate, nel periodo compreso fra il primo e il 31 marzo (quindi, mancano pochi giorni alla scadenza). Il modello e le istruzioni sono pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate e su quello del dipartimento per l’Editoria, la Comunicazione si presenta in via telematica al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E’ possibile farlo direttamente, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure tramite gli intermediari abilitati.

Successivamente, nel gennaio dell’anno prossimo, andrà poi presentata la dichiarazione sostitutiva sugli investimenti effettivamente realizzati. Il dipartimento dell’Editoria ogni anno, in base alle domande presentate e alle risorse a disposizione, pubblica le graduatorie con l’indicazione dell’agevolazione effettivamente fruibile da parte di ogni singolo richiedente.

Ricordiamo nel dettaglio come funziona il credito d’imposta 2021. Come detto, è al 50% sul totale dell’investimenti in pubblicità effettuato su quotidiani e periodici, anche digitali, e (sempre limitatamente a questi media) non è più richiesto (per l’accesso al beneficio), che ci sia un incremento pari ad almeno l’1% sugli investimenti dell’anno prima. Questa norma è prevista dalla manovra 2021 (comma 608 della legge 178/2020), e si applica agli investimenti pubblicitari 2021 e 2022. La regola ordinaria (articolo 57-bis del decreto legge 50/2017), continua invece ad applicarsi alle emittenti televisive e radiofoniche locali, e prevede che sia necessario l’incremento pari all’1% degli investimenti rispetto all’anno precedente, e che il credito d’imposta sia al 75% del valore incrementale.