Come noto, in base a quanto disposto dal Dl Sostegni (articolo 17 del dl 41/2021), si possono prorogare o rinnovare i contratti a termine senza causale fino al 31 dicembre 2021. Resta la durata massima complessiva di 24 mesi, ed è possibile una sola proroga per una durata massima di 12 mesi ma non rilevano proroghe e rinnovi già utilizzati prima del 23 marzo, data di entrata in vigore del decreto. Quindi, anche i contratti a tempo determinato già rinnovati nel 2020 o nei primi mesi del 2021 utilizzando le deroghe delle norme anti Covid, possono essere nuovamente prorogati o rinnovati.
N.B.: Il termine del 31 dicembre 2021 si riferisce alla proroga o al rinnovo (che devono avvenire entro fine anno), mentre il termine del contratto di lavoro può essere successivo, dunque anche collocato nel 2022.
Eccezioni alla regola 2021
Ci sono però delle eccezioni a questa disciplina temporanea: non vi rientrano né il contratto intermittente (a chiamata a tempo determinato) né i rapporti di apprendistato e le prestazioni occasionali. Paletti anche in relazione a:
- rapporti di lavoro che coinvolgono iscritti nelle liste di mobilità,
- contratti in agricoltura per operai a tempo determinato,
- richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoco,
- contratti a termine di dirigenti (massimo per 5 anni, salvo recesso unilaterale dopo 3 anni)
- esecuzione di servizi speciali (3 giorni) nel turismo e pubblici esercizi,
- supplenze di personale docente e ATA,
- contratti del personale sanitario del SSN ai sensi della legge 240/2010.
Deroghe Covid sui contratti a termine
Normalmente, i contratti a tempo determinato possono essere senza causale solo per i primi 12 mesi. I rinnovi (che prevedono un’interruzione fra un contratto e l’altro) devono sempre prevedere una causale, mentre le proroghe (che avvengono senza soluzione di continuità) sono libere nei primi 12 mesi e poi devono invece essere motivate (le causali attivabili sono elencate nell’articolo 19, comma 1, del dlgs 81/2015). Per affrontare l’emergenza Covid, il decreto Rilancio (dl 34/2020), aveva previsto la possibilità di proroga e rinnovo senza causale per 12 mesi. Ora interviene la nuova norma del decreto Sostegni, in base alla quale si può prevedere un’ulteriore proroga, sempre per un massimo di 12 mesi, e sempre nel limite di 24 mesi complessivi dei contratti a termine.
Alcune precisazioni: in base alla legislazione ordinaria (il sopra citato dlgs 81/2020), le proroghe possono essere al massimo quattro. «Qualora il numero delle proroghe sia superiore – si legge -, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga». La maggior flessibilità prevista dalle norme anti Covid, è in deroga rispetto a questa norma. Lo ha chiarito l’Ispettorato del Lavoro, con la nota 16 settembre 2020, che si riferisce alla precedente norma sui contratti a termine prevista nel 2020, ora sostituita da quella del decreto Sostegni, e di conseguenza si ritiene ancora applicabile.
=> Contratti a termine: durata, causale, rinnovi
In base a questo chiarimento, le disposizioni anti Covid consentono «la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe», e anche «sul rispetto dei periodi cuscinetto» che normalmente deve intercorrere fra due contratti a termine in caso di rinnovo (dieci giorni se il primo contratto durava meno di sei mesi, 20 giorni se era riferito a un periodo più lungo). Quindi, l’eventuale proroga senza causale non viene conteggiata nel tetto delle quattro proroghe massime consentite dai contratti a termine. E l’eventuale rinnovo non prevede il periodo cuscinetto. Spiega l’ispettorato del lavoro che «laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del periodo cuscinetto, sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi».