Nel Decreto Sostegni si confermano le nuove settimane di cassa integrazione con causale Covid per le aziende che accedono alla CIG ordinaria a in deroga o all’Assegno ordinario, nonché per gli operai agricoli. In tutti i casi, i nuovi ammortizzatori sociali sono legati alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta all’emergenza Coronavirus e non prevedono contributi addizionali. Nel dettaglio:
- CIGO: 13 settimane tra aprile e giugno 2021.
- Assegno ordinario e CIGD: 28 settimane tra aprile e dicembre 2021.
Le imprese devono presentare domanda all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine è fissato entro la fine del mese successivo all’entrata in vigore del decreto Sostegni (ipotizzando che avvenga entro marzo, il termine sarebbe fine aprile).
La CIG può essere concessa sia con il pagamento diretto da parte dell’INPS, sia con l’anticipazione da parte dell’azienda. Nel primo caso restano applicabili le regole sull’anticipazione del 40% previste dal dl 18/2020.
Il datore di lavoro invia all’INPS i dati per il pagamento o il saldo entro il mese successivo alla cassa o entro 30 giorni dal provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni (se posteriore a quella ordinaria). Trascorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. In sintesi, le regole sono le stesse applicate alla CIG Covid nel 2020. Anche per quanto riguarda i Fondi, l’erogazione dell’Assegno ordinario avviene con le stesse modalità previste per la CIG.
Per quanto riguarda la CIG per gli operai agricoli (CISOA), ci sono 120 giorni in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative, fra il primo aprile e il 31 dicembre 2021. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.