Nel Decreto Sostegni (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19), approvato in CdM il 19 marzo, tra le misure di pace fiscale di cui all’articolo 4 c’è anche una sanatoria degli avvisi bonari a carico delle Partite IVA che, a causa della crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19, hanno perso oltre il 30% del proprio giro d’affari e che si trovano con importi non pagati o pagati solo in parte di tributi e contributi previdenziali.
Non si tratta però di una rottamazione-quater a maglie larghe, anzi. La definizione agevolata è limitata alle comunicazioni di irregolarità emerse tramite controlli automatizzati e relative ai periodi di imposta 2017-2018 elaborate entro il 2020 e non notificate a causa della sospensione della riscossione oppure quelle che saranno predisposte entro il 2021.
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L’Agenzia delle Entrate invierà al contribuente (presso la sua casella PEC o tramite raccomandata) una comunicazione con la proposta di definizione agevolata sulla base dei dati delle Dichiarazioni IVA 2021 (o dai ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle due annualità in questione per i soggetti non obbligati ad inviarla), in base alle quali si procederà a valutare il requisito della perdita di volume d’affari.
L’importo da pagare, senza sanzioni e somme aggiuntive, sarà pari al debito originario, da saldare entro i termini ordinari previsti per il pagamento di somme dovute a seguito di controlli automatizzati. Chi non salda l’intero debito nei termini perde il diritto alla rottamazione e dovrà quindi pagare anche sanzioni e interessi (ed eventuali somme già versate non saranno né rimborsate né utilizzate in compensazione).