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Superbonus 110%: le spese non detraibili

di Anna Fabi

Pubblicato 17 Marzo 2021
Aggiornato 13 Ottobre 2021 12:30

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Superbonus 110%: guida alle spese non ammissibili, ovvero ai costi per la ristrutturazione che non possono essere portati in detrazione.

Il Superbonus 110%, prorogato dalla Legge di Bilancio 2021, verrà probabilmente esteso fino al 2023 con il Recovery Plan. Un’occasione che suscita l’interesse di tanti contribuenti, interessati a migliorare l’efficienza energetica dei propri edifici, nonché la loro stabilità sismica, praticamente a costo zero. Ovviamente, così come per le altre detrazioni fiscali e più in particolare per gli altri Bonus casa, ci sono dei vincoli da rispettare.

=> Superbonus 110%: proroga al 2023 nel Recovery Plan

Oltre a dover effettuare i lavori che la normativa ha definito trainanti e a rispettare i limiti previsti per le spese detraibili, per valutare la reale possibilità di accedere al Superbonus 110% bisogna anche conoscere quali sono effettivamente i costi che è possibile portare in detrazione dall’IRPEF e quelli che invece sono da considerarsi parzialmente o del tutto indetraibili, che quindi restano a completo carico del contribuente, rendendo la ristrutturazione edilizia non proprio a costo zero.

Questi ultimi sono probabilmente quelli meno noti, vediamoli quindi in dettaglio.

=> Ecobonus 110%: elenco lavori trainanti

Costi indetraibili Superbonus 110%

Tra le spese potenzialmente escluse dall’agevolazione fiscale prevista dal Superbonus 110% (art. 119 del DL Rilancio) c’è in primo luogo quella relativa alla parcella del professionista impiegato nello studio di fattibilità. Si tratta di un passaggio necessario per capire se i lavori che si vogliono effettuare e l’immobile oggetto di ristrutturazione edilizia rientrano nei parametri previsti per l’accesso al Superbonus 110%, ma questa voce di costo diventa detraibile (nell’ambito del tetto massima di spesa ammesso) soltanto se poi l’intervento viene realizzato accedendo al Superbonus.

Alcuni costi vano valutati caso per caso, perchè devono essere considerati indispensabili per gli interventi detraibili al 110% indicati nell’asseverazione tecnica), ad esempio l’installazione delle linee vita anticaduta (che di norma rientra nel Bonus casa 50%) necessarie in caso di lavori di rifacimento del tetto, ed ance la ventilazione meccanica controllata (VMC), che di norma non rientra nei lavori trainati al 110% (secondo quanto precisato dalla stessa ENEA).

=> Abusi edilizi: Superbonus dopo la sanatoria

Ricordiamo che tra i requisiti fondamentali per accedere ai Bonus Casa c’è quello della regolarità edilizia, ovvero deve sussistere la conformità urbanistica e catastale dell’immobile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del DPR n. 380/2001 c.d. Testo Unico Edilizia. Eventuali lavori o pratiche necessari a sanare gli abusi edilizi devono essere effettuati a monte dei lavori rientranti nell’Ecobonus o Sisma Bonus o gli altri interventi detraibili al 110%, pienamente a carico del contribuente.