Pronte le istruzioni sul congedo di paternità obbligatorio dei padri lavoratori, prorogato ed esteso dalla Legge di Bilancio 2021, assieme al potenziamento di quello facoltativo. La Circolare INPS n.42 dell’11 marzo incamera le nuove disposizioni della Manovra, nell’ambito del pacchetto con le misure per famiglie. In base alle novità, il congedo obbligatorio (retribuito) per i lavoratori neo-papà sale a 10 giorni per eventi (nascite, adozioni/affidamenti) intercorsi nel 2021, mentre si conferma il congedo facoltativo di un giorno (norma sperimentale istituita dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92), anche nel caso di morte perinatale del figlio avvenuta nei primi dieci giorni di vita del minore.
Come di consueto, devono fare domanda tramite il portale web dell’INPS solo i lavoratori che ricevono l’indennità dall’Istituto di Previdenza, mentre nel caso in cui è il datore di lavoro ad anticiparle la domanda si inoltra in forma scritta all’azienda.
Per il settore agricolo, si continua ad utilizzare la procedura tramite denuncia, nel modello DMAG, delle giornate di congedo fruite dal lavoratore, con importo anticipato dal datore di lavoro.
=> Computo congedo parentale per i padri
In termini di fruizione, entrambi i congedi possono essere utilizzati in maniera non continuativa, nell’arco dei primi cinque mesi di vita del bambino. Il giorno di congedo facoltativo va fruito in alternativa alla madre. Per il calcolo dell’importo dell’indennità, si computano le sole giornate lavorative.