Fotovoltaico 110 e semplificazioni per impianto su pertinenza a terra

di Anna Fabi

Pubblicato 9 Giugno 2022
Aggiornato 21 Aprile 2023 12:36

Fotovoltaico 110: Superbonus per installazione di un impianto sul terreno di pertinenza della singola unità e nuove semplificazioni: tutte le novità.

Il Superbonus 110% spetta anche in caso di installazione di un impianto fotovoltaico sul terreno di pertinenza dell’unità abitativa oggetto di interventi di riqualificazione energetica ritenuti trainanti. Se l’impianto fotovoltaico è a servizio dell’abitazione, anche se collocato non sull’edificio ma sul terreno di pertinenza, posizionando il contatore di prelievo ed immissione, gli inverter e gli impianti di accumulo sull’edificio al servizio dell’abitazione.

Ecobonus 110% per fotovoltaico a terra

L’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno. Ai fini dell’applicazione del Superbonus, l’installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad un intervento trainante può essere effettuata anche sulle pertinenze (come le pensiline di un parcheggio aperto) dei predetti edifici e unità immobiliari, nel rispetto delle ulteriori condizioni:

  • cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE);
  • ammontare massimo della spesa non superiore a 48 mila euro o, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

Del resto, lo prevede anche la Legge di Bilancio, che specifica la possibilità di beneficiare del 110% per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici. Se ne deduce che è possibile fruire della detrazione al 110% (come credito d’imposta, sconto in fattura o cessione del credito), anche in relazione alle spese sostenute per l’installazione di un impianto fotovoltaico sul terreno di pertinenza dell’abitazione oggetto di interventi rientranti nel Superbonus. I chiarimenti sono contenuti nella risposta n. 171/2021 delle Entrate e nella circolare n. 30/E/2020 (risposta 4.3.2).

=> Superbonus 110%: doppia detrazione sul Fotovoltaico

Semplificazioni 2022 per impianti fotovoltaici

Importanti liberalizzazioni per incentivare le rinnovabili sono inserite anche nel decreto Energia (dl 17/2022) come modificato dalla legge di conversione.

Impianti fotovoltaici con moduli a terra

Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra con potenza inferiore a 1 MW, opere connesse e infrastrutture di costruzione ed  esercizio in aree idonee e non sottoposte alle norme di tutela, culturale e paesaggistica, sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata (Dila).

=> Energie rinnovabili, tutte le nuove semplificazioni sul Fotovoltaico

Impianti Agrofotovoltaici

Procedura abilitativa semplificata per l’installazione di fotovoltaico, semplificazioni per impianti nelle aree industriali, piano nazionale per l’agrovoltaico. La procedura PAS è consentita:

  • per impianti fotovoltaici di potenza fino a 20MW e relative opere di connessione e infrastrutture,  in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale;
  • per nuovi impianti nelle aree idonee di potenza fino a 10 MW, e per impianti agro-voltaici che adottano soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra a non più di tre chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale;
  • per impianti flottanti fino a 10 MW, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.

=> Incentivi Fotovoltaico in Agricoltura: ok al secondo impianto

Impianti in zone industriali

Per impianti solari fotovoltaici e termici l’installazione in aree industriali, anche su strutture di sostegno, è prevista in deroga ai piani urbanistici, fino a copertura del 60% dell’area industriale.

=> Incentivi fotovoltaico e solare termico: tutti i bonus 2022

Impianti su edifici e fuori terra

Realizzabili in edilizia libera gli impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, considerati interventi di manutenzione ordinaria e non subordinati all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi. Niente permessi neppure per impianti su strutture e manufatti fuori terra già esistenti diversi dagli edifici e per opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, compresi eventuali potenziamenti o adeguamenti. Fanno eccezione le aree o gli immobili di interesse pubblico.

Modello unico semplificato

Il modello unico (decreto legislativo 199/2021) è esteso agli impianti fotovoltaici sul tetto degli edifici di potenza fra 50 e fino a 200 kW. La formulazione fa riferimento agli impianti realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/2011, che riguarda gli impianti solari fotovoltaici e termici realizzati sugli edifici.

=> Fotovoltaico a terra: più ampie le aree di installazione

Aree idonee per impianti fotovoltaici

L’articolo 7-sexies inserito nella legge di conversione del decreto Ucraina bis prevede che siano considerate idonee, anche per impianti con moduli a terra, le aree:

  •  agricole in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché cave e miniere;
  • in impianti industriali e stabilimenti e agricole in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
  • adiacenti alla rete autostradale entro 300 metri.

Non sono più necessarie valutazioni ambientali e paesaggistiche (basta una dichiarazione sottoscritta dal progettista), nei seguenti casi:

  •  impianti eolici (variazione in aumento delle dimensioni e volumetrie fino al 20%);
  •  impianti fotovoltaici a terra (variazione dell’altezza dal suolo non superiore al 50%).