Accolta la richiesta di proroga per la CU/2021 (Certificazione Unica), avanzata tra gli altri anche dai Consulenti del Lavoro: slitta però soltanto al 31 marzo – sia il termine per l’invio telematico al Fisco sia la consegna del modello sintetico ai lavoratori dipendenti – in considerazione del perdurare dello stato di emergenza Covid. Un Comunicato del Ministero dell’Economia (il n.149 del 13 marzo) fa slittare ufficialmente la scadenza originaria fissata al 16 marzo, per dare più tempo ai sostituti di imposta di elaborare i dati ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730/2021), in attesa che la misura trovi ufficialmente posto nel Decreto Sostegni.
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La proroga ha effetti anche sul calendario della dichiarazione dei redditi precompilata. Come si legge nella nota ufficiale, infatti:
la medesima proroga al 31 marzo 2021 sarà prevista anche per l’invio da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) all’Amministrazione finanziaria dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata.
Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate renderà consultabile da parte dei cittadini la dichiarazione dei redditi precompilata a partire dal 10 maggio anziché 30 aprile prossimo.
Adempimento | Nuova scadenza 2021 |
Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, ecc.)* | 31 marzo |
Trasmissione telematica Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate | 31 marzo |
Consegna Certificazione Unica ai percipienti | 31 marzo |
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata | 10 maggio |
*Invariato il termine per l’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (scaduto l’8 febbraio)
Per il momento, invece, resta fissata al 16 marzo la scadenza per il pagamento delle imposte IVA (saldo annuale), mentre l’invio telematico delle dichiarazioni IVA è previsto entro il 30 aprile.
CU: novità e casi particolari 2021
Nella CU/ 2021 ricordiamo che trovano posto il nuovo trattamento integrativo e la nuova detrazione sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, il premio Covid per i dipendenti che hanno lavorato in sede a marzo 2020, la clausola di salvaguardia per l’attribuzione del bonus IRPEF e del trattamento integrativo in caso di cassa Covid, i rimborsi al netto delle ritenute. Per i redditi percepiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020 sui quali non sono state applicate ritenute d’acconto come agevolazione anti Covid, inoltre, c’è anche un apposito codice da utilizzare nel campo 6, ossia il codice 13. L stessa evidenza andrà dichiarata nel Modello 770/2021.