Per richiedere i trattamenti di integrazione salariale FIS o dei Fondi bilaterali concessi dalla Legge di bilancio per l’anno in corso in deroga alla regola dei 15 dipendenti (ma sempre con obbligo di almeno 5 dipendenti nel semestre precedente la richiesta), l’INPS ha chiarito che l’agevolazione si applica solo in caso il datore di lavoro non abbia mai fatto richiesta degli assegni nel 2020 causa Covid (quelli previsti dal DL 104/2020 oppure dal 137/2020).
Con Messaggio 769/2021 del 23 febbraio si chiarisce dunque il requisito già indicato nei giorni scorsi con la Circolare 28/2021. In pratica, la disciplina straordinaria prevista dal Cura Italia (DL 18/2020) – che permette di ottenere l’assegno ordinario anche per i dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la sospensione riguarda soltanto i casi sopra esposti. Ossia coloro che non hanno già beneficiato di trattamenti previsti dai decreti legge n.104 e n.137 del 2020.
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Invece, chi ne avesse già fruito, ai fini del diritto ai periodi di integrazione salariale di cui alla Manovra 2021, la valutazione delle domande per periodi con o senza soluzione di continuità relativi a trattamenti di assegno ordinario erogati dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali, si terrà conto del requisito occupazionale al momento della definizione della prima domanda.