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Assunzioni donne disoccupate, ok all’esonero contributivo al 100%

di Alessandra Gualtieri

2 Novembre 2021 08:59

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Esonero contributivo integrale per le assunzioni di donne disoccupate nel biennio 2021-2022: dopo l'autorizzazione UE, attesa per le istruzioni INPS.

Sbloccato l’esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate (comprese le trasformazioni), previsto dalla Legge di Bilancio 2021, finora in attesa di approvazione UE per poter essere applicato. La Commissione Europea ha ritenuto la misura conforme al Quadro di riferimento temporaneo in materia di aiuti di Stato, pertanto ha concesso l’autorizzazione, di cui ha dato notizia il Ministero del Lavoro. Adesso, manca soltanto un nuovo documento di prassi INPS con le istruzioni per l’inoltro della domanda e le procedure per il rimborso retroattivo dei contributi già versati nel corso del 2021 da parte dei datori di lavoro aventi diritto allo sgravio.

=> Assunzioni donne: esonero contributivo fino al 2022

Si tratta di un esonero contributivo al 100% che spetta in relazione all’assunzione femminili (disoccupate di lungo corso, lavoratrici svantaggiate, autonome o precarie a basso reddito) nel biennio 2021-2022, previsto dalla Legge di Bilancio (Legge 178/2020, articolo 1, commi 16-19). Lo sgravio è integrale ma nel limite massimo di 6mila euro annui, subordinato al requisito dell’incremento occupazionale. Sono ammesse ad agevolazione, le assunzioni agevolate di donne:

  • con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Come chiarito nei mesi scorsi, con la Circolare INPS n. 32 del 22 febbraio 2021, per donne prive di impiego sono da intendersi anche (oltre ai casi sopra esposti) le lavoratrici che nei precedenti 6 mesi hanno svolto attività autonoma o parasubordinata con reddito inferiore al minimo personale escluso da imposizione.

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori e settore agricolo. I contratti di assunzione devono essere a tempo determinato, indeterminato o stabilizzazioni di un precedente rapporto agevolato. L’incentivo è riconosciuto anche per assunzioni part-time (con il tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto), per rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro, ed in caso di somministrazione.