Si apre uno spiraglio per chi si è visto rigettare la domanda di indennità Covid da mille euro di novembre e dicembre scorso, prevista dal Decreto Ristori (dl 137/2020): la richiesta di riesame si può inviare entro 20 giorni dalla comunicazione di domanda respinta (che decorrono dal 19 febbraio 2021 per le istanze respinte entro tale data). Il ricorso è possibile solo se i motivi della reiezione non erano “forti”: le motivazioni del rigetto sono consultabili nel servizio Indennità 600/1000 euro (alla voce Esiti).
Tutti i dettagli sono contenuti nel Messaggio INPS 734/2020, che fa il punto sulle due indennità onnicomprensive da 1.000 euro (previste dall’articolo 15 e dal 15-bis del decreto, convertito con la legge n. 176/2020) destinate a soggetti che non avevano già beneficiato degli indennizzi Covid da mille euro del Dl 104/2020 (a cui il sussidio è stato erogato in automatico, senza bisogno di una nuova domanda) ed appartenenti ad una delle seguenti categorie:
- stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione dei settori turismo e stabilimenti termali;
- dipendenti stagionali di settori diversi da turismo e stabilimenti termali;
- intermittenti e autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori a tempo determinato dei settori turismo e stabilimenti termali.
Con la richiesta di riesame, si deve allegare la documentazione richiesta nell’Allegato 1 al Messaggio INPS, a seconda delle motivazioni del rigetto. Inoltre, per i lavoratori dello spettacolo bisogna anche verificare il requisito dell’assenza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Per le domande previste dal DL 34/2020 e104/2020, la non titolarità di un rapporto di lavoro dipendente viene verificata al 19 maggio 2020.