Poiché il mio condominio non dispone di una caldaia condominiale, il General Contractor contattato per eseguire lavori con Superbonus suggerisce di procedere alla sostituzione di singole caldaie negli appartamenti di proprietà di singoli condomini consenzienti, per poter raggiungere il livello dell’APE richiesto. Avendo seguito e studiato la normativa e le circolari dell’Agenzia delle Entrate, non mi pare sia possibile “sommare” gli interventi sulle parti comuni dell’edificio con singoli interventi decisi da singoli proprietari per raggiungere il livello dell’APE condominiale necessario per godere delle detrazioni del Superbonus 110%.
In realtà, credo che lei abbia ragione, non tanto perchè non si possano sommare le prestazioni delle singole caldaie per raggiungere il livello richiesto di efficienza energetica certificato dall’A.P.E. ma perché la norma agevola con il Superbonus al 110% solo interventi di climatizzazione sulle parti comuni degli edifici. La soluzione prospettata, invece, prevede opere che sì migliorano l’efficienza complessiva dell’edificio, ma non riguardano le parti comuni. Quindi, si tratta sostanzialmente di lavori sulle singole unità immobiliari, probabilmente agevolabili con il normale Ecobonus al 60%. L’unica possibilità sarebbe quella di eseguire ulteriori interventi che possano trainare quelli di efficienza energetica nei singoli appartamenti del condominio: in questo caso, si potrebbero utilizzare la detrazione al 110% come interventi trainati.
Il riferimento normativo è l’articolo 199 del dl 34/2020, in base al quale rientrano nel Superbonus 110% gli:
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione.
Per quanto riguarda il requisito della prestazione energetica, non credo che ci sarebbero controindicazioni, perchè la norma prevede che gli interventi realizzati debbano assicurare i richiesti miglioramenti di classe energetica nel loro complesso. In questo senso, si esprime la guida dell’Agenzia delle Entrate, in base alla quale le opere di climatizzazione devono assicurare, nel loro complesso – anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico, all’installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo – il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz