Gli acquisti in farmacia non sono sempre esclusi dalla lotteria degli scontrini, l’acquisto di un prodotto che non è detraibile in dichiarazione consente infatti la partecipazione alle estrazioni. Stesso discorso per i negozi di ottica se si comprano montature da sole o altri prodotti che non richiedono il rilascio del codice fiscale, caso in cui è possibile partecipare alla lotteria. Viceversa, ci sono tipologie di beni normalmente ammessi alla lotteria, come mobili o elettrodomestici che, se acquistati nell’ambito di una ristrutturazione con diritto al bonus mobili resteranno esclusi. Vediamo con precisione come funziona questa regola, quali casi particolari determina, e cosa comporta per l’acquirente e per il negoziante.
Acquisti identificabili esclusi
Partiamo dalla regola di base: sono sempre esclusi gli acquisti che prevedono il rilascio al negoziante del codice fiscale. La ratio è chiara: garantire la privacy. Il meccanismo del codice lotteria non può consentire di collegare una persona fisica agli acquisti effettuati (privacy by default e impossibilità di profilazione). E dal momento che i prodotti con diritto a detrazioni fiscali richiedono scontrino o bonifico parlante, almeno per il momento non è possibile utilizzare questi scontrini per la partecipazione alla lotteria.
Attenzione: è una regola temporanea. E’ quindi possibile che in una seconda fase la regola cambi qualora si implementino meccanismi di pagamento adeguati a garantire la privacy per questa tipologia di acquisti. In realtà, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 11 novembre 2020, evidenzia la possibilità di rinunciare alla detrazione fiscale qualora si preferisca non fornire il codice fiscale ed optare invece per quello della lotteria. In pratica, l’importante è evitare di associare codice lotteria e codice fiscale.
Negozi con doppia opzione
E veniamo ai casi particolari. Un esempio classico è quello della farmacia: se si acquista un prodotto non sanitario non c’è bisogno di fornire il codice fiscale e quindi si può presentare il codice lotteria, pagando elettronicamente e ricevendo il documento commerciale con l’evidenza dell’operazione. I farmaci che richiedono tessera sanitaria con codice fiscale sono invece esclusi.
Se si acquistano contemporaneamente prodotti con e senza diritto alla detrazione IRPEF del 19% in dichiarazione dei redditi, si potrà partecipare alla lotteria per quelli senza agevolazione soltanto se il farmacista accetta di emettere scontrini separati, uno per l’acquisto del farmaco riportando il codice fiscale e l’altro per l’acquisto del non farmaco riportando il codice lotteria. Lo stesso principio si applica in tutti gli altri casi di negozi che vendono sia prodotti che possono essere portati in detrazione sia articoli generici: parafarmacie, ottici, negozi con articoli veterinari.
=> Lotteria Scontrini, il vademecum per partecipare
Non ci sono indicazioni specifiche su altri casi, come ad esempio i mobili e gli elettrodomestici, ma applicando la stessa ratio si può dedurre che se l’acquisto viene pagato con bonifico parlante (per applicare il bonus mobili in dichiarazione fiscale) non ci sarà diritto alla lotteria degli scontrini.
Acquisti comunque esclusi
Ci sono infine altri prodotti che sono sempre esclusi dalla lotteria degli scontrini (perché non è prevista la trasmissione elettronica e l’invio telematico dei corrispettivi):
- benzina,
- biglietti del cinema, teatro, museo,
- biglietti dei mezzi pubblici,
- biglietti del treno, anche se acquistati in agenzia di viaggi (ma se il cliente acquista un intero pacchetto turistico può partecipare),
- ricevuta del parcheggio,
- acquisti con gift card (per chi effettua l’acquisto utilizzando la carta regalo, mentre chi acquista la gift card se fa un pagamento digitale partecipa alla lotteria),
- sigarette,
- tabacchi,
- francobolli,
- lotterie, gratta e vinci,
- giornali,
- ricariche telefoniche.