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Piccola e Media Impresa, la definizione UE di PMI per ricevere aiuti dedicati

di Noemi Ricci

14 Settembre 2023 11:33

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La definizione UE di Microimpresa e PMI (Piccola e Media impresa) e i criteri per valutare i requisiti di accesso alle agevolazioni loro riservate.

Con la nuova proposta di direttiva UE Befit (Imprese in Europa: quadro per l’imposizione dei redditi), torna attuale la definizione comunitaria di piccola e media impresa, anche detta PMI, è molto importante perché è in base ad essa che è possibile individuare la possibilità di accedere a incentivi pubblici, aiuti di Stato e contributi in de minimis nell’ambito di strumenti e bandi di finanza agevolata.

Vediamo dunque cosa si intende per PMI e MPMI, a partire dalla definizione di micro, piccola e media impresa e degli aiuti destinati riservati a questi soggetti.

PMI: la definizione secondo la UE

Si definiscono microimpresa, piccola impresa e media impresa, secondo la raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, recepita dal legislatore nazionale con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005, le società che rientrano nei parametri indicati nella seguente tabella.

Piccola impresa Media impresa
Dipendenti < 50 Dipendenti  < 250
Fatturato / Bilancio < 10 mln € Fatturato / Bilancio < 50/43 mln €
Microimpresa
Dipendenti < 10
Fatturato / Bilancio < 2 mln €

Il numero di dipendenti deve essere calcolato in termini di Unità Lavorative Anno (calcolo ULA), considerando i lavoratori dell’impresa. Il requisito relativo al numero di dipendenti, deve sempre sussistere in concomitanza o al requisito di fatturato o a quello del totale di bilancio, a seconda della convenienza dell’azienda. Per determinare il possesso dei requisiti è importante determinare la categoria di appartenenza: impresa associata, collegata o autonoma, che analizzeremo di seguito.

=> Scarica la Guida UE alla definizione di PMI

Numero di dipendenti

  • a tempo determinato o indeterminato;
  • iscritti nel libro matricola dell’impresa;
  • legati a forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria;
  • imprenditori e soci che svolgono attività lavorativa in azienda, purché percepiscano dei compensi per l’attività lavorativa svolta.

Non rientrano tra i dipendenti:

  • gli apprendisti con contratto di apprendistato;
  • i lavoratori con contratto di formazione o con contratto di inserimento.

Fatturato

Per fatturato si intende la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme vigenti del Codice Civile.

Totale di bilancio

Per totale di bilancio si intende il totale dell’attivo patrimoniale relativo all’ultimo bilancio depositato.

Definizione di impresa associata

Si considera impresa associata quella che detiene da sola, o insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o diritti di voto di un’altra impresa. Se l’impresa richiedente è partecipata per il 25% o più del capitale (o ei diritti di voto) da una, o congiuntamente, da più imprese occorre sommare ai dati della stessa quelli delle aziende partecipanti (in maniera proporzionale se esiste un vincolo di associazione o interamente se sono collegate).

=> PMI: classificazione e regole

Definizione di impresa collegata

L’impresa si considera collegata ad un’altra impresa se:

  • dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  • dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  • ha il diritto di esercitare un’influenza dominante per via di contratti o clausole;
  • controlla da sola la maggioranza assoluta dei diritti di voto, in base ad accordi con altri soci.

L’impresa si ritiene altresì collegata ad un’altra tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte della loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercato contigui. Il collegamento in questo caso si verifica se, contemporaneamente:

  • la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto posseggono in entrambe le imprese, congiuntamente, nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
  • le attività svolte dalle imprese devono essere ricompresse nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2007, ovvero un’impresa ha fatturato all’altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

In questi casi, devono essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate ad imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano già stati ripresi tramite bilancio consolidato.

=> Equivalenza microimprese e liberi professionisti

Definizione di impresa autonoma

Deve essere considerata impresa autonoma l’impresa che non è né associata né collegata. Se l’impresa non è associata – per il 25% o più del capitale o dei diritti di voto – da parte di una o più imprese, appartenenti a qualsiasi settore, o non collegata da parte di una o più imprese anche tramite una o più persone fisiche, non si somma alcun dato.

Status impresa: quando si verifica

Lo status dell’impresa deve essere verificato, ai fini dell’accesso alle agevolazioni e gli aiuti alle attività produttive riservati alle micro e PMI, con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, prendendo in considerazione i dati dell’ultimo bilancio chiuso ed approvato.

Ad eccezione delle imprese associate, un’impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale sociale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un Ente pubblico oppure congiuntamente da più Enti pubblici.