Dal primo marzo 2021 riprende l’attività dell’agente della riscossione e si riattivano le scadenze di pagamento. La sperata proroga non c’è stata e dunque si riparte con la consueta attività di accertamento fiscale, versamento e pignoramento, dopo i vari slittamenti concessi da diversi provvedimenti anti-Covid. La scadenza ultima per la sospensione è fissata al 28 febbraio 2021, come stabilito dal Decreto Milleproghe, appena convertito in legge dopo l’approvazione con fiducia in Senato. La ripresa sarà comunque graduale, nel senso che è previsto una sorta di scaglionamento di due anni per lo smaltimento delle cartelle e degli avvisi finora sospesi (qualcosa come 50 milioni di pratiche).
Un mini rinvio, ma solo parziale e comunque non legato alle cartelle, potrebbe trovare posto del tanto atteso Decreto Ristori 5.
Moratoria Rottamazione ter
Ci sono invece precise novità per le misure di pace fiscale (rottamazione e saldo e stralcio). Il Ministero dell’Economia ha comunica sabato 27 febbraio un provvedimento che differisce il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della “rottamazione-ter” (articoli 3 e 5 del DL n. 119/2018) e del saldo e stralcio (art. 1 commi 190 e 193 della Legge 145/2018). La scadenza riguarda le rate 2020 ancora non versate ed anche la prima rata 2021 della rottamazione-ter. Il Decreto Ristori (DL n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020) aveva già differito al 1° marzo 2021 il termine di pagamento delle rate 2020 della definizione agevolata, introducendo al contempo semplificazioni in tema di rateizzazione. Era però attesa la ulteriore sospensione, anche se di breve durata (si parla adesso di due mesi), che fungerà da raccordo per una nuova pace fiscale da giugno.
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Nuovo Saldo e stralcio
Allo studio c’è infatti una nuova edizione del Saldo e stralcio , stavolta per le cartelle emesse dal 2015 e con valore entro 5mila euro. Sopra quell’importo, dovrebbe essere possibile applicare la rottamazione-quater senza interessi né sanzioni, pagando il dovuto in due anni. Dunque una nuova pace fiscale, che dovrebbe avviarsi a giugno, al termine della moratoria sulla rottamazione-ter in via di definizione.
Pagamento cartelle e avvisi
Per i pagamenti e le cartelle non più oggetto di sospensione, invece, sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) è possibile consultare le risposte alle domande più frequenti (FAQ) aggiornate alle attuali scadenze. Il decreto in questione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio) ha infatti concesso una nuova proroga alla sospensione delle attività di accertamento fiscale e di riscossione, così come in materi di versamenti tributari, adempimenti e pignoramenti.
Lo stop ha riguardato il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, nonché gli avvisi di addebito e quelli di accertamento affidati all’AdER. Pertanto, hanno goduto della stessa moratoria anche i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 per i comuni della prima zona rossa (di cui al Dpcm 1° marzo 2020), che dovranno essere effettuati entro il 31 marzo 2021.
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Notifiche e pignoramenti
La sospensione ha riguardato sia le nuove notifiche per somme a ruolo sia gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, pensioni e trattamenti assimilati, se effettuati prima del 19 maggio 2020. Questo, anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice. Dal 1° marzo 2021, le somme pignorate tornano ad essere rese indisponibili fino all’concorrenza del debito.
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Pagamenti PA oltre 5mila euro
Per le inadempienze che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono verificare prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5mila euro, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti della prima zona rossa (allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020). Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020, per le somme oggetto di tali verifiche si è potuto procedere al pagamento in favore del beneficiario, anche se prima della sospensione era incorsa una verifica, purché alla data del 19 maggio non sia stato notificato il pignoramento.