Anche per le seconde case è possibile fruire del Superbonus 110% qualora vengano effettuati lavori di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico e miglioramento antisismico che rientrano nel Superbonus, perchè non opera più la limitazione, in origine prevista, riferita alla applicabilità del Superbonus ad interventi realizzati sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
Resta solo il vincolo delle due unità immobiliari come tetto massimo alle abitazioni oggetto di intervento agevolato, e solo per lavori di efficientamento, mentre non vi sono limiti numerici per il Simabonus al 110%. Tuttavia, esiste una limitazione, anche per le seconde case: il bonus non è applicabile a tutte le categorie catastali. Vediamo quindi quando è possibile fruire della detrazione potenziata, quali sono gli immobili esclusi e quali sono le novità 2021.
Superbonus 110% seconde case
Il Superbonus 110% è valido sia su prime che su seconde case, incluse le villette unifamiliari, per un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Questo anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 327/2020. Come per le prime case, anche per le seconde case sono escluse dall’ambito di applicazione del Superbonus 110%:
- A/1: abitazioni di tipo signorile;
- A/8: abitazioni in ville;
- A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.
Insomma, alle seconde case si applicano le medesime regole e limitazioni delle prime case. Questo significa che si potrà altresì scegliere poter fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi, cedere il credito d’imposta, o chiedere all’azienda che ha svolto gli interventi lo sconto in fattura.
=> Un sito online per calcolare il Superbonus 110%
Ricordiamo che, per effetto della Legge di Bilancio 2021 (artt. 12 e 13), l’eliminazione di barriere architettoniche diventa un intervento trainante che e in generale il Superbonus 110%, concesso per determinati lavori di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, sarà utilizzabile:
- in generale fino al 30 giugno 2022;
- per i condomini fino al 31 dicembre 2022, a patto di aver effettuato entro il 30 giugno 2022 il 60% dei lavori;
- per gli IACP fino al 30 giugno 2023, a patto di aver effettuato entro dicembre 2022 il 60% dei lavori.
Oltre alla proroga, la Manovra ha cambiato la ripartizione in quote della detrazione al 110%: in cinque quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 (per IACP fino al 30 giugno 2022); dal 2022 in quattro quote annuali (per IACP da luglio 2022).