La Legge di Bilancio 2021 prevede un esonero totale dei contributi per nuove assunzioni di giovani under 36 nel biennio 2021-2022. Nel mio caso ho avuto un contratto a tempo indeterminato nel 2013 in altra attività e in altro settore cessato per chiusura attività. Posso essere assunto adesso beneficiando degli sgravi fiscali della Legge di cui sopra?
L’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani fino a 36 anni di età, prevede che il lavoratore non debba mai essere stato assunto a tempo indeterminato, nemmeno da datori di lavoro diversi da quello che utilizza l’agevolazione. L’incentivo è previsto dal comma 10 della Manovra e, per promuovere l’occupazione giovanile, stabile alza al 100% lo sconto sul versamento dei contributi a carico dell’azienda, precedentemente fissato al 50%, sempre per assunzioni di under 36.
Sostanzialmente si tratta di una proroga potenziata, limitata al 2021 e 2022, della misura introdotta dalla legge 205/2017 (commi 100 e seguenti), poi via via rinnovata. La misura originaria – che resta pertanto quella di riferimento per i requisiti – prevede che l’esonero contributivo si applichi a lavoratori che, alla data dell’assunzione agevolata non abbiano compiuto il 36esimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, con lo stesso o con altri datori di lavoro. L’unica eccezione è rappresentata dall’ipotesi che il precedente contratto fosse in apprendistato.
Il comma 10 della Manovra 2021, che contiene l’ultima proroga, fa esplicito riferimento all’esonero contributivo sopra citato, quindi prevede gli stessi requisiti.
Quindi, avendo lei avuto un precedente contratto a tempo indeterminato, non mi pare si possa applicare l’incentivo. A meno che il suo precedente contratto non fosse in apprendistato, e non sia poi proseguito in un normale contratto a tempo indeterminato. Da quello che scrive, però, non mi pare che sia il suo caso.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz