Chi ha maturato entro il 31 dicembre 2020 i requisiti per la pensione con la formula Opzione Donna, può già inoltrare domanda all’INPS: l’applicativo web è stato aggiornato con le disposizioni della Manovra 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178, Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, Supplemento Ordinario n. 46/L), che ha esteso di un anno ancora il beneficio in favore delle lavoratrici che ne hanno i requisiti (con 35 anni di contributi e 58 di età se dipendenti, un anno in più se autonome).
Per quanto concerne il requisito anagrafico, ricordiamo che alla Pensione con Opzione Donna non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per quello di anzianità retributiva, invece, si può ricorrere anche al cumulo gratuito per raggiungere la soglia minima richiesta.
Istruzioni, regole e panoramica della misura sono tutte illustrate nel Messaggio INPS n. 217 del 19 gennaio, che ufficializza la proroga concessa dalla Legge di Bilancio (articolo 1, comma 336,) e ripercorre le tappe della formula agevolata di pensione, di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019.
Decorrenze 2021 Opzione Donna
All’Opzione Donna si applicano le finestre mobili previste dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
La prima decorrenza utile nel 2021, in base a quanto riportato dal Messaggio INPS, è dunque quella del:
- 2 gennaio 2021, per le dipendenti la cui pensione è a carico delle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria e delle sue forme sostitutive;
- 1° febbraio per le dipendenti e autonome la cui pensione è a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e sue forme sostitutive;
- 1° settembre e 1° novembre per le lavoratrici del comparto Scuola e AFAM.
Una volta maturato il requisito, il diritto si cristallizza e può essere esercitato anche successivamente alla prima decorrenza utile, magari per incrementare l’importo dell’assegno facendo crescere il contante contributivo. In tutti i casi, le regole di calcolo sono quelle di cui decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, che prevede la quantificazione dell’assegno interamente con sistema contributivo.