Il 24 dicembre scorso, dopo un lungo negoziato partito a gennaio 2020, data a partire dalla quale il Regno Unito non fa più parte dell’Unione Europea (c.d. Brexit), UK e UE sono arrivati ad un Accordo di Recesso (Trade and Cooperation Agreement) che regola i rapporti a partire dal 1° gennaio 2021 e che resterà in vigore, provvisoriamente, fino al 28 febbraio 2021. Nell’Accordo sono stati definiti i punti della cooperazione in termini di scambi di merci e servizi, investimenti, concorrenza, aiuti di Stato, trasparenza fiscale, trasporti aerei e stradali, energia e sostenibilità, pesca, protezione dei dati e coordinamento in materia di sicurezza sociale.
Un caso a parte riguarda gli scambi con l’Irlanda del Nord, in particolare in relazione alla frontiera con l’Eire (Paese membro): i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni (comprese quelle intracomunitarie) o acquisti intracomunitari di beni (anche da enti non soggetti passivi) verso l’Irlanda del Nord dovranno essere identificati ai fini IVA con il codice “XI”, diverso da quello del Regno Unito, che inizia con “GB”.
Vediamo dunque cosa cambia per gli scambi commerciali con il Regno Unito, in termini di applicazione della normativa doganale, per capire come gestire l’importante cambiamento in atto.
Brexit: effetti sull’import/export
A fronte della Brexit, il Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021 deve essere considerato quale Paese terzo rispetto all’Unione Europea. Non facendo più parte del mercato unico, l’UK lascia l’unione doganale dell’UE – che prevede l’applicazione della stessa tariffa doganale – insieme a tutte le politiche dell’Unione Europea e agli accordi internazionali. Questo significa che d’ora in poi non ci sarà più libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il Regno Unito e l’Unione Europea.
In generale la qualificazione tecnica dell’operazione di scambio sarà quella di esportazione verso un Paese Terzo e, pertanto, assoggettabile all’art. 8, D.P.R. n. 633/72. Tuttavia l’Accordo sottoscritto a dicembre, con cui è stato scongiurato il tanto temuto “no deal”, nonostante ci siano dei passi ancora da concludere, va a mitigare le conseguenze dell’uscita dell’UK dall’Unione Europea, rispetto ad una Brexit senza accordo.
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Procedure doganali e dazi
Ci sarà ad esempio l’obbligo di assolvere le procedure doganali, ma l’Accordo rende più semplici per le imprese i cui prodotti rispettano completamente le regole sull’origine delle merci previste dall’Accordo stesso.
In particolare non si applicheranno dazi e contingenti per le merci oggetto di scambi commerciali tra Regno Unito e i Paesi dell’Unione Europea (trattamento tariffario preferenziale) a patto che:
- la merce esportata soddisfi i requisiti per ottenere l’origine UE;
- la merce esportata venga spedita direttamente in UK;
- l’esportatore fornisca una valida attestazione di origine all’importatore UK. A tal fine l’Unione Europea richiede che l’esportatore unionale sia registrato nel sistema REX (per spedizioni di valore fino a 6.000 euro l’attestazione di origine può essere apposta direttamente in fattura).
Specularmente, per ottenere la non applicazione del dazio alle importazioni di merce con origine UK l’esportatore dovrà indicare un numero identificativo previsto dalle regole UK che secondo le indicazioni fornite da UK sarà un codice EORI.
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Origine delle merci
L’Accordo lascia la possibilità di auto-dichiarare l’origine delle merci e prevede che le imprese possono tenere conto non solo dei materiali originari utilizzati, ma anche se la lavorazione sostanziale è avvenuta nel Regno Unito o nell’Unione Europea. L’attestazione di origine prevista dall’accordo (ANNEX ORIG-4):
- deve essere compilata dall’esportatore del bene che è responsabile della sua correttezza e delle informazioni fornite;
- può essere resa su una fattura o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione;
- è valida per 12 mesi dalla data in cui viene rilasciata;
- può applicarsi a sia ad un’unica spedizione di uno o più prodotti importati che a spedizioni multiple di prodotti identici importati entro il periodo specificato nell’attestazione di origine, che quindi non deve superare i 12 mesi;
- può essere resa nelle lingue di tutti i Paesi dell’UE.
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Accordo di mutuo riconoscimento AEO
L’Accordo semplifica inoltre le procedure doganali con il mutuo riconoscimento (Mutual Recognition Agreement) della qualifica di AEO (Operatore Economico Autorizzato) ed Esportatore Autorizzato.
Trasporto su strada
Per quanto riguarda il trasporto di merci su strada tra l’Unione europea e il Regno Unito e viceversa, l’Accordo prevede:
- un accesso illimitato per i trasporti da punto a punto e garantisce il diritto di transito nei rispettivi territori delle parti;
- la possibilità di eseguire fino a 2 operazioni extra all’interno del territorio dell’altra parte.