Più flessibilità per i commercianti o i professionisti che commettono irregolarità per mancata o incompleta memorizzazione elettronica dei corrispettivi telematici, ossia gli obblighi connessi allo scontrino digitale: la Legge di Bilancio 2021 fa scendere al 90%, dal precedente 100% la sanzioni, introducendo anche novità in materia di manomissione del registratore di cassa e prevedendo la proroga a luglio 2021 per l’entrata in vigore della norma in base alla quale, in presenza di sistemi evoluti di incasso, questi assolvono all’obbligo di memorizzazione. Le novità sono contenute nei commi da 1109 e seguenti della legge 178/2020.
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Sanzioni
La norma precedente prevedeva le stesse multe già applicate per mancata o non veritiera emissione di scontrini, pari al 100% dell’imposta evasa. La nuova, invece, prevede che la nuova sanzione sia pari «al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso». Se però «la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ogni trasmissione».
La mancata richiesta tempestiva di intervento per la manutenzione, oppure l’omessa verifica periodica nei termini legislativi, comporta una sanzione da 200 a 2mila euro.
Casi particolari
Ci sono poi sanzioni specifiche per determinate tipologie di irregolarità:
- omessa installazione del registratore telematico: sanzioni da mille a 4mila euro;
- manomissione cassa telematica o utilizzo di strumenti manomessi: sanzione da 3mila a 12mila euro.
In entrambi i casi, restano le eventuali sanzioni accessorie: sospensione licenza da 15 giorni a due mesi, che sale da due a sei mesi in caso di recidiva. Nel caso in cui ci siano almeno quattro distinte violazioni degli obblighi di emissione dello scontrino elettronico nell’arco di cinque anni, resta la sospensione dell’attività da tre giorni ad un mese, ma se l’importo oggetto di contestazione supera i 50mila euro, la sospensione dell’attività sale da tre a sei mesi.
Proroghe
Per negozi o gli esercizi che «adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico», che «consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati», non è entrata in vigore dallo scorso primo gennaio l’automatico assolvimento degli obblighi di memorizzazione, spostato invece al primo luglio 2021.