Dovrei andare in pensione a gennaio prossimo con 42/10 mesi, con finestra mobile di tre mesi e decorrenza effettiva da aprile. Se però salto tale finestra dovrò per forza aspettare la seguente oppure da quel momento in poi potrò andare quando voglio? Per la pensione anticipata, in pratica, quali sono le regole di decorrenza?
Le finestre mobili sono un periodo di tempo che decorre dal momento in cui il lavoratore matura il requisito per la pensione e non da quello in cui smette di lavorare. In relazione alla pensione anticipata ordinaria (prevista dalla Legge Fornero), come si legge nell’articolo 15 del dl 4/2019 (confermato anche per il 2024):
Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.
Quindi, nel suo caso, la finestra di tre mesi prevista per chi va in pensione anticipata prevede che, appunto, la prima decorrenza utile per la sua pensione sia il prossimo aprile.
Ma questo non significa che, nel caso in cui si scelga di andare pensione più tardi, debba poi aspettare altri tre mesi. La finestra mobile è unica e, una volta trascorsa, non ha più ragion d’essere e non si applicano ulteriori slittamenti. In altri termini:
- se fa domanda di pensione e smette di lavorare a gennaio alla maturazione del diritto, aspetterà tre mesi di finestra mobile per ricevere l’assegno previdenziale, che decorrerà da aprile;
- se continua a lavorare almeno fino ad aprile, o anche oltre (rimandando la domanda di pensione) non dovrà più applicare la finestra e prenderà la pensione dal mese successivo a quello dell’interruzione del rapporto di lavoro.
Pertanto, durante il periodo di differimento della finestre mobile si può continuare a lavorare ma non c’è obbligo di farlo e, una volta aperta tale finestra, in base ai termini del proprio contratto si possono presentare le dimissioni (dando adeguato preavviso) e fare intanto domanda di pensione vera e propria.
In tutti i casi in cui è prevista una finestra temporale in attesa della prima decorrenza utile (ad esempio per Opzione Donna, Quota 103 o Pensione Precoci con Quota 41), si può sia smettere di lavorare sia continuare a restare in servizio per aumentare il montante contributivo e quindi rendere più sostanzioso l’importo della prestazione pensionistica finale.
La pensione di vecchiaia non prevede invece nessuna finestra mobile tra il momento di maturazione del diritto (67 anni di età con 20 anni di contributi) e quello di decorrenza del primo assegno. In questo caso, se si smette di lavorare prima bisogna comunque aspettare di maturare tale diritto.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz