Ultime istruzioni INPS per l’esonero contributivo nelle imprese che non hanno utilizzano la seconda tranche di cassa integrazione con causale Covid: riguardano le aziende private che hanno dipendenti iscritti alla Gestione pubblica. Si tratta, lo ricordiamo, dell’esonero dai versamenti per quattro mesi (da settembre a dicembre 2020) a favore delle imprese che non hanno chiesto nuovi trattamenti di cassa Covid introdotti dal decreto Agosto dopo avere utilizzato l’ammortizzatore nei precedenti mesi di maggio e giugno.
L’agevolazione è prevista dall’articolo 3 del dl 104/2020, esclusivamente per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo. L’INPS aveva già fornito le prime istruzioni con la circolare 105/2020 nello scorso mese di settembre e con successivo messaggio 4254/2020 in novembre. Ora, con messaggio 30/2021, fornisce nuove indicazioni operative per i datori di lavoro che hanno lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.
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Si tratta di datori di lavoro ai quali è stato assegnato il codice autorizzativo “2Q”, i quali dovranno esporre i dati relativi all’utilizzo dell’esonero contributivo nel flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della Gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
I beneficiari
Nel dettaglio, queste istruzioni riguardano i seguenti datori di lavoro (che non sono considerate pubbliche amministrazioni, e quindi possono usare l’agevolazione):
- enti pubblici economici;
- istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- consorzi di bonifica;
- consorzi industriali;
- enti morali;
- enti ecclesiastici.
Le istruzioni per la compilazione
Il beneficio va esposto nell’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “15” avente il significato di Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno utilizzare l’elemento “V1 Causale 5” relativo all’ultimo periodo denunciato.