Con l’entrata il vigore del nuovo regolamento EBA (autorità bancaria europea) il primo gennaio 2021, gli addebiti automatici (RID) su un conto bancario in rosso non sono più consentiti, con conseguente interruzione del pagamento di relative utenze, stipendi, rate di mutui o finanziarie.
Si tratta di uno degli effetti della nuova definizione di default bancario, recepita anche in Italia al fine di una armonizzazione a livello europeo, e che comporta parametri più stringenti per far scattare lo sconfinamento.
Di fatto, la soglia di rilevanza del debito scaduto si riduce: per quanto concerne la soglia assoluta si scende a 100 euro (default se pari ad almeno l’1% del totale delle esposizioni verso la banca dopo 3 mesi – soglia relativa) per PMI e persone fisiche e a 500 euro per le imprese di dimensioni maggiori (default se pari ad almeno l’1% delle esposizioni dopo 3 mesi).
Attenzione però: le banche possono comunque consentire sconfinamenti, concedendo ai clienti delle dilazioni. Come anche prima, possono consentire utilizzi del conto che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità oppure oltre il fido.
Come si legge nelle FAQ dell’ABI (autorità bancaria italiana):
la possibilità di sconfinare è una facoltà concessa dalla banca, che può anche applicare commissioni. Dal 1° gennaio le banche potranno continuare a consentire ai clienti utilizzi del conto, anche per il pagamento delle utenze o degli stipendi, che comportino uno sconfinamento. Si tratta tuttavia di una scelta discrezionale della banca.
Dopo 90 giorni dal superamento della soglia di rilevanza (soglia assoluta + soglia relativa) il debitore è classificato in stato di default (condizione che permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza l’arretrato su mutui e/o prestiti e/o rientra dallo sconfinamento di conto) e può scattare la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia (ma questa non è una novità).
Gli intermediari continueranno però a segnalare un cliente in sofferenza valutando la situazione di grave difficoltà non temporanea (non basta il solo ritardo dei nei pagamenti) né devono applicare automatismi tra classificazione a default e segnalazione a sofferenza in CR (si può accedere ai dati registrati a proprio nome nella CR presentando specifica richiesta). In questo caso, l’intera esposizione verso la banca (e non solo in singolo debito scaduto) sarà riclassificata come Npl (Non performing loans – crediti deteriorati).
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In questi primi giorni, tuttavia, a preoccupare è soprattutto l’effetto sulle disposizioni automatiche di pagamento dei conti che dovessero risultare scoperti. Uno scenario molto comune in tempo di crisi economica a causa degli effetti economici del Coronavirus. Pensiamo anche alle imprese sane che incassano i crediti con un certo ritardo, situazione diffusissima in questi mesi: se dovessero rimanere indietro di pochi euro per oltre tre mesi, si vedranno classificati come debitori deteriorati. Né la normativa permette adesso la compensazione in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.
Dunque, la palla passa alle banche, che a questo punto devono stabilire la strategia più idonea in termini di costi/benefici per non perdere clienti ma neanche crediti. I correntisti, dal canto loro, devono controllare se il contratto con la banca per il conto corrente preveda o meno la possibilità di sconfinamento (ossia di andare in rosso oltre alla liquidità posseduta). Se così non fosse, si può chiedere al proprio istituto di credito di valutare e attivare questa opzione, con le conseguenze del caso (anche economiche, ad esempio in termini di commissioni).