La detrazione integrale IVA sull’acquisto e utilizzo di auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti è possibile, ma è necessario che allo sgravio corrisponda un corrispettivo specifico, addebitato al dipendente per l’utilizzo del mezzo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con risposta n.631 del 29 dicembre a specifico interpello.
L’uso promiscuo del veicolo aziendale può infatti godere della detrazione integrale – invece di quella a forfait, ai sensi dell’articolo 19-bis 1, lettere c) e d) del Decreto IVA (Dpr n. 633/1972) – ma solo se l’uso personale dell’auto (o altro veicolo stradale a motore) configuri una prestazione di servizi, resa dall’azienda ai dipendenti.
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Il riferimento normativo è la è Risoluzione n. 6/DPF (Risoluzione del 20/02/2008 n. 6 – Dipartimento Politiche Fiscali – Studi e Politiche Giuridico-Tributarie, “Imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta afferente gli acquisti relativi a veicoli stradali a motore – Articolo 1, commi 261 e 264, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).=> Manovra, regole 2020 sul fringe benefit auto
Il provvedimento si riferisce ai casi di veicoli che costituiscono l’attività propria dell’impresa (es.: taxi), sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione o sono impiegati dagli agenti e rappresentanti di commercio. La stessa Risoluzione specifica che è possibile fruire della detrazione integrale IVA se l’auto aziendale in uso promiscuo al dipendente è concessa con contestuale addebito, a carico del lavoratore, del corrispettivo sull’uso privato del veicolo.
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Solo in questo caso ha senso produrre una autofatturazione (quale autoconsumo di servizi) sull’intero importo del fringe benefit tassato in busta paga, visto che si configura un uso del mezzo interamente finalizzato all’attività d’impresa.