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Ferie non godute: contributi INPS ai dipendenti

di Anna Fabi

17 Luglio 2023 08:56

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Ferie non godute: ecco quando è previsto il pagamento dell'indennità sostitutiva soggetta a contribuzione decorsi 18 mesi dalla maturazione.

Il 20 agosto scade il termine per pagare i contributi sulle ferie non godute relative al secondo anno precedente, che andavano fruite entro il 30 giugno ma che non sono state state godute (compresi ex festività e ROL) per motivi imputabili all’azienda.

In merito all’obbligo di contribuzione INPS ai dipendenti, con riferimento ai periodi ferie non goduti in costanza di lavoro, la base di calcolo è data dall’importo corrispondente all’indennità sostitutiva delle ferie non godute una volta decorsi 18 mesi dalla maturazione, termine previsto dall’art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003, a prescindere dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Ferie non godute, indennità e contributi

La Corte di Cassazione (sentenza n. 26160/2020) prevede l’applicazione del principio generale in tema di finanziamento del sistema previdenziale.

Se il lavoratore non ha fruito delle ferie maturate entro il termine indicato dall’art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 – decorsi diciotto mesi dalla maturazione – e cioè è stato impiegato anche mentre avrebbe dovuto riposare, è certamente integrato il presupposto dell’obbligo contributivo richiesto dall’art. 121. n. 153 del 1969, poiché la prestazione è stata resa in un periodo in cui la stessa non avrebbe dovuto esserlo.

In questa ipotesi si genera una maggiore capacità contributiva, quantificabile in termini economici quale indennità per le ferie non godute, che non può non incidere sugli oneri di finanziamento del sistema previdenziale posti a carico dell’impresa che di tale maggior produzione si è avvantaggiata.

=> Indennità sostituiva ferie: tasse e contributi

Deroghe alle scadenze di agosto

  • Mancato godimento imputabile a prolungata assenza dovuta a causa legale di sospensione del rapporto di lavoro (malattia, infortunio, maternità etc.): il termine di 18 mesi è sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento.
  • Sospensione attività lavorativa per cassa integrazione guadagni: il termine è sospeso per il periodo di impedimento e torna a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’attività lavorativa.