Il Bonus Mobili riguarda acquisti effettuati da chi ha iniziato una ristrutturazione fin dall’anno precedente e la guida del Fisco dice che l’agevolazione vale per acquisti in corso d’anno ma solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio dell’anno prima. In questo caso, l’Agenzia sembra consentire il bonus a coloro che hanno iniziato i lavori in due diverse annualità. Le sarei grato se potesse chiarire il mio dubbio.
Non mi pare che fra la normativa sul Bonus Mobili sull’aspetto da lei sollevato ci sia contraddizione con la Guida delle Entrate, che semmai è da tenere in considerazione per quantificare l’importo dell’agevolazione spettante.
Per acquisti di arredi e grandi elettrodomestici effettuati nel 2022 le unità immobiliari oggetto di ristrutturazione agevolata devono infatti prevedere un inizio lavori successivo al primo gennaio 2021.
La Guida si riferisce alla proroga della detrazione al 50% concessa per gli acquisti che si effettuano nel 2022 (per un importo massimo di spesa di 10mila euro), che può essere richiesta da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2021 ma per acquisto di arredi ed elettrodomestici effettuato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.
In pratica, il Bonus Mobili spetta secondo le regole ed i tetti di spesa dell’anno d’imposta in corso, anche per interventi iniziati fin dal primo gennaio dell’anno precedente e non ancora terminati (purché con data anteriore a quella delle spese per mobili e arredi).
Ricordiamo che Legge di Bilancio ha concesso il Bonus Mobili anche per il 2023-2024, con importo massimo ridotto a 5mila euro di spesa, per lavori avviati dopo il primo gennaio 2022 e non ancora conclusi, per spese (letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, poltrone, comodini, credenze, divani, materassi, illuminazione completamento d’arredo, grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica massima, per apparecchiature con etichetta) effettuate nel 2023 e 2024.
La detrazione va ripartita tra coloro che hanno sostenuto le spese, indicandone l’importo in dichiarazione dei redditi (Modello 730, Quadro E – Oneri e spese o Modello Redditi PF) e con fruizione in 10 quote annuali di pari importo.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz