In attesa di eventuali proroghe o novità nel Decreto Ristori 5, resta fissata al primo marzo 2021 la scadenza per i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione ter e al Saldo e stralcio, pagando interamente le rate 2019 ma che sono in ritardo con le rate 2020 (avevano la possibilità di mettersi in regola entro il 10 dicembre), mentre possono chiedere la rateazione del rimanente debito coloro che sono decaduti dai precedenti provvedimenti di rottamazione. Le agevolazioni sono contenute nel Decreto Ristori Quater (dl 157/2020). Vediamo tutto.
Rottamazione ter, saldo e stralcio
La proroga al primo marzo 2021, contenuta nell’articolo 4 del decreto, è tecnicamente uno slittamento della scadenza che il Cura Italia aveva previsto per lo scorso 10 dicembre. In parole semplici, l‘articolo 68, comma 3, del dl 18/2020 aveva introdotto una possibilità di regolarizzazione per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata e al saldo e stralcio (pace fiscale).
La norma originaria su questi due provvedimenti di pace fiscale prevede che, in caso di mancato pagamento delle rate o di ritardo superiore a cinque giorni, il contribuente perda il beneficio. Il Cura Italia sopra citato aveva invece concesso che si possa restare nella rottamazione (o nel saldo e stralcio), anche in caso di ritardi o mancati pagamenti esclusivamente relativi alle rate 2020 (bisogna quindi essere in regola con le rate 2019), saldando però gli arretrati entro il 10 dicembre 2020. E’ questa la data slittata al primo marzo 2021 in base al Ristori quater.
Quindi, coloro che hanno aderito alla rottamazione delle cartelle esattoriali o al saldo e stralcio, se sono in regola con le rate 2019 ma hanno accumulato ritardi o saltato pagamenti 2020, possono rimanere nella definizione agevolata saldando il tutto entro il primo marzo 2021, senza i cinque giorni di tolleranza normalmente concessi in base all’articolo 3, comma 14-bis, dl 119/2018. Di conseguenza, in caso di caso di versamento effettuato oltre il termine del 1° marzo 2021 (o per importi parziali) si perde il beneficio e riprende la riscossione, con i pagamenti ricevuti che vengono considerati come acconti sulle somme complessivamente dovute.
L’importo da pagare entro il primo marzo resta quello indicato nella Comunicazione delle somme complessivamente dovute, anche se i versamenti vengono effettuati in date diverse rispetto a quelle indicate nei bollettini (ipotesi consentita dalla proroga). In ogni caso, la comunicazione e i bollettini sono scaricabili nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Rateazione per piani decaduti
La nuova possibilità di rateazione per chi invece è decaduto dalle rottamazione 1 e 2 è prevista dall’articolo 7, comma 6, dello stesso decreto. E si aggiunge all’analoga misura già prevista dal Cura Italia per chi era decaduto dalla pace fiscale per mancati o ritardati pagamenti di rate 2019. Quindi, possono presentare domanda di rateizzazione del debito residuo tutti coloro che avevano aderito alle rottamazione degli scorsi anni ma avevano poi interrotto i pagamenti. Attenzione: non significa che possono restare all’interno della rottamazione, beneficio che in ogni caso hanno perso non pagando o ritardando le rate, perché infatti dovranno versare le somme originariamente previste dalle cartelle esattoriali non pagate (non quelle agevolate dalla rottamazione), con il vantaggio di poterlo però fare a rate (possibilità prima non prevista).
Non ci sono, nel decreto, altre norme di pace fiscale. Nelle scorse settimane esponenti del Governo hanno dichiarato che sono allo studio nuove misure in questo senso, che però alla fine non sono confluite nel Ristori numero quattro. Non si esclude che possano essere eventualmente previste da futuri decreti anti Covid.