Indennità Autonomi DL Ristori: domanda entro il 18 dicembre

di Anna Fabi

Pubblicato 27 Novembre 2020
Aggiornato 6 Dicembre 2020 09:46

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Proroga per la domanda di indennità Covid da mille euro del DL Ristori per alcune categorie di lavoratori colpite dalla crisi Covid.

In considerazione del ritardo per la disponibilità della procedura INPS per chiedere i nuovi mille euro di indennità Covid previsti dal Decreto Ristori, il termine per inoltrare la domanda è stato prorogato al 18 dicembre (dal precedente 30 novembre), con l’istituto che prevede di effettuare i versamenti entro la fine dell’anno.

Si tratta del nuovo indennizzo  destinato a categorie di lavoratori particolarmente colpiti dall’emergenza Coronavirus: dipendenti a tempo determinato, stagionali e somministrati del turismo e degli stabilimenti termali, stagionali di settori diversi, intermittenti, autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori dello spettacolo.

Regole e requisiti sono contenute nella circolare 137/2020, in attuazione del beneficio di cui articolo 15 del dl 137/2020.

Chi aveva già beneficiato di provvedimenti analoghi non deve fare nulla: l’INPS provvederà al versamento della nuova somma. Parliamo dei lavoratori che avevano già ottenuto l’indennità prevista dall’articolo 9 del dl 104/2020.

Gli aventi diritto che non avevano usufruito nei mesi scorsi di benefici analoghi dovranno presentare domanda. La procedura è quella ormai costantemente applicata per l’accesso alle indennità Covid, che deve però essere aggiornata.

L’inoltro dell’istanza si effettuerà in modalità telematica, direttamente o tramite gli enti di patronato dal sito INPS con credenziali di accesso, oppure tramite contact center (numero verde 803 164 gratuitamente da rete fissa / numero 06 164164 da rete mobile a pagamento).

Il termine entro il quale presentare le domande e inizialmente previsto per il 30 novembre, è ora prorogato al 18 dicembre 2020. L’INPS spiega che il questa nuova scadenza dovrebbe consentire un adeguato tempo all’utenza e agli intermediari per presentare le domande e all’Istituto il pagamento di queste prestazioni entro la fine dell’anno corrente.

I requisiti per l’accesso all’indennità COVID cambiano a seconda delle diverse categorie. Vediamoli con precisione.

Stagionali o in somministrazione: turismo e stabilimenti termali

Il requisito fondamentale per il diritto all’indennizzo è la cessazione involontaria del rapporto di lavoro fra il primo gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020. Il datore di lavoro deve appartenere ai codici ATECO precisamente elencati nella circolare INPS (fra gli altri, alberghi, strutture ricettive, ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie, tour operator).

C’è una precisazione per i lavoratori in somministrazione: l’istruttoria INPS verifica che nel periodo utile all’ammissibilità, il lavoratore abbia effettivamente prestato servizio presso datori di lavoro appartenenti alle categorie ammesse. Viene considerata come documentazione probatoria utile: il contratto o la lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice, l’eventuale certificazione da parte della società di somministrazione dello svolgimento di tale attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell’azienda utilizzatrice e della matricola aziendale.

Stagionali di settori diversi

Oltre alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro tra il primo gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, questi lavoratori devono aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nello stesso periodo temporale. Non possono essere titolari, alla data di presentazione della domanda, di altri rapporti subordinati a tempo indeterminato o di pensione diretta.

Lavoratori intermittenti

Devono aver svolto la prestazione lavorativa, nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente, per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020. Sono compresi sia i lavoratori con obbligo di risposta alla chiamata sia coloro che non hanno questo obbligo e la relativa indennità di disponibilità. Anche in questo caso, sono esclusi coloro che hanno un eventuale altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o un trattamento pensionistico diretto.

Autonomi occasionali

Senza partita IVA e non devono essere iscritti ad altre forma di previdenza obbligatorie. Devono aver avuto un contratto occasionale fra il gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, e non devono avere un analogo contratto in essere alla data del 30 ottobre 2020. sono esclusi i titolari di altro rapporto dipendente a tempo indeterminato o di pensione diretta. Dovevano essere già iscritti alla gestione separata al 17 marzo 2020, con accredito di almeno un contributo mensile fra il gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020.

Venditori a domicilio

Titolari di partita IVA e iscritti alla gestione separata INPS al 29 ottobre 2020, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, reddito annuo derivante dalla vendita a domicilio superiore a 5mila euro, non titolari di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato e di pensione diretta.

A tempo determinato del turismo e stabilimenti termali

Titolari, fra il gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel turismo e stabilimenti termali, con durata complessiva pari ad almeno trenta giornate. Devono essere stati titolari nel corso del 2018 di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, con durata complessiva pari ad almeno trenta giornate. Esclusi i titolari di pensione diretta o rapporto di lavoro dipendente al 29 ottobre 2020. Anche in questo caso, il datore di lavoro deve avere un codice ATECO fra quelli ricompresi nelle tabelle sopra citate, riportate nella circolare INPS.

Lavoratori dello spettacolo

Iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati tra il primo gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, reddito non superiore a 50mila euro, e non titolari di trattamento pensionistico diretto alla predetta data del 29 ottobre 2020. Hanno diritto all’indennizzo di mille euro anche i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati tra il primo gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, e un reddito non superiore a 35mila euro, non titolare di pensione diretta allo scorso 29 ottobre.