Cambia orientamento la Corte di Cassazione che con la recente ordinanza n. 24746/2020 ha stabito che devono essere considerati ricavi occulti i finanziamenti dei soci privi di delibera assembleare.
La lente del Fisco è da sempre puntata su alcune voci di bilancio delle società, come i finanziamenti fruttiferi e non effettuati dai soci alla società. Questo vale soprattutto se si tratta di società a responsabilità limitata, s.r.l., a ristretta base sociale: il Fisco sospetta molto spesso che si tratti di un modo per fare rientrare in azienda dei ricavi occulti.
In generale, in caso di finanziamenti dei soci nelle società a responsabilità limitata, disciplinati dall’articolo 2467 del Codice civile, il consiglio per evitare contestazioni in caso di verifiche fiscali è di tracciare l’operazione e di consevare accuratamente tutta la documentazione utile ai fini probatori.
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Finanziamenti soci e ricavi occulti: la sentenza
L’ultima sentenza della Cassazione rende ancor più evidente la necessità di muoversi in questo campo in modo estremamene prudente. Gli ermellini hanno infatti legittimato la contestazione da parte del Fisco relativa a presunte falsità del finanziamento soci sulla base di irregolarità formali.
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In particolare, nella recente ordinanza n.24746/2020 della Corte di Cassazione si legge:
Non poteva essere degradata a mera irregolarità formale l’assenza di verbali assembleari sul punto, che non potrebbe spostare la natura delle operazioni avvenute (cfr. gravata sentenza, pag.3, primo cpv.), quando invece ne costituisce elemento contabile fondamentale al fine della qualificazione quale prestito soci, secondo i principi sopra enunciati, nonché per i profili contabili riflessi, tra cui quelli fiscali.In altri termini, la legittimità di un finanziamento soci – opponibile al Fisco – richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l’andamento finanziario del periodo, diversamente l’erogazione finanziaria deve ritenersi re-immissione in azienda di utili occulti.