I negozi che si trovano nei centri commerciali e hanno dovuto chiudere l’attività in base al Dpcm del 3 novembre hanno un contributo a fondo perduto che si calcola con regole diverse rispetto alle attività cosiddette di vicinato e risulta inferiore a quanto previsto dal primo decreto Ristori o del Dl Rilancio della scorsa primavera.
L’indennizzo del decreto Ristori bis (commi 4 e 5, articolo 1, dl 149/2020) è infatti solo pari al 30% del precedente indennizzo, mentre per le altre attività come noto è il più delle volte maggiorato.
Ne hanno diritto al contributo i negozi e le attività con sede nei centri commerciali, gli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande. Attenzione: la regola fondamentale è che l’attività deve essere fra quelle chiuse o limitate nell’attività dal DPCM 3 novembre. Non riguarda quindi negozi di alimentari, farmacie, edicole, tabacchi, che possono restare aperti anche se hanno sede nei centri commerciali.
Resta il requisito della perdita di fatturato ad aprile 2020 di almeno un terzo rispetto allo stesso mese 2019.
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Il calcolo cambia a seconda della tipologia di attività.
- Esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle caratterizzate dai codici ATECO contenuti nell’allegato 1 del Decreto Ristori bis: fra gli altri, alberghi e strutture di accoglienza, ristoranti, bar, teatri, cinema, palestre. Il contributo è pari al 30% di quello previsto dall’articolo 1 del decreto 137/2020. Quindi, si calcola il contributo che sarebbe dovuto in base al primo decreto Ristori, e poi si applica il 30%. Esempio: bar di un centro commerciale. In base al ristori 1, avrebbe diritto al 150% della somma prevista dal decreto rilancio. Se quindi, in base al dl Rilancio aveva diritto a un contributo pari a 4mila euro, bisogna applicare a questa cifra il 150%. il risultato è 6mila euro. il contributo del ristori 2 è il 30% di 6mila euro, quindi 1800 euro.
- Esercizi che svolgono un’attività prevalente diversa da quelle contenute nell’allegato 1 sopra citato: in pratica, sono gli altri negozi. Il contributo è pari al 30% di quello dovuto in base al decreto Rilancio (commi 4,5,6 dl 34/2020). Quindi, bisogna prima fare il calcolo basato sulle regole del decreto Rilancio, che applica diverse percentuali (il 20, 15, e 10%) alla perdita di fatturato di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Le diverse percentuali dipendono dal totale del fatturato 2019 (rispettivamente, fino a 400mila euro, da 400mila a 1 milione di euro, da 1 a 5 milioni di euro). Esempio: negozi con perdita di fatturato in aprile 2020 pari a 20mila euro, e ricavi totali 2019 pari a 2 milioni di euro. in base al decreto Rilancio, aveva diritto a 3mila euro. Il decreto ristori bis riconosce il 30% di questa cifra, quindi 900 euro.
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Infine, resta la regola del contributo minimo per gli esercizi che non hanno il confronto con il fatturato di aprile 2019 (ad esempio, perchè hanno aperto successivamente). Nei centri commerciali, sarà anch’esso pari al 30% rispetto a quello calcolato in base ai precedenti decreti.