Ai titolari di pensione tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2019, l’INPS segnala che il termine per la presentazione della dichiarazione reddituale è differito al 10 dicembre 2020.
Ciò è dovuto a quanto disposto dall’articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 (“Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap”), che sposta le scadenze fiscali in materia di imposte a quella data.
La scadenza originaria per trasmettere il RED era invece il 30 novembre (data originaria di scadenza della dichiarazione dei redditi dell’anno 2019, poi slittata).
Normativa e scadenze del RED
Il riferimento normativo originario è all’articolo 10 del D.lgs n. 503/1992 che ha introdotto il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo e ha disposto, al comma 4, che ai fini dell’applicazione del divieto i titolari di pensione debbano produrre all’Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell’IRPEF per il medesimo anno.
Si tratta di un adempimento che negli anni si è via via ridotto, riguardando una categoria di lavoratori sempre più limitata, che tuttavia deve ancora procedere alla comunicazione per non perdere il trattamento. Questi titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2019, in caso siano percettori di redditi da lavoro autonomo, sono ora tenuti a dichiarare entro il 10 dicembre 2020 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2019.
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Pensionati esclusi dal RED
Sono esclusi dall’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2019:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia che per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2001 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, interamente cumulabile con i redditi da lavoro dal 1° gennaio 2009 per effetto dell’articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. la circolare n. 108 del 9 dicembre 2008, par. 2);
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001);
- i titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno (articolo 10, comma 2, del D.lgs n. 503 del 1992);
- i titolari di redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;
- i beneficiari delle indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati;
- i titolari di indennità e gettoni di presenza di cui all’articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL percepiti dagli amministratori locali (cfr. il messaggio n. 340 del 26 settembre 2003, lettera B);
- i titolari di indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (cfr. le circolari n. 58 del 10 marzo 1998, par. 2.1 e n. 197 del 23 dicembre 2003, par. 1);
- i fruitori di indennità di cui all’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni, percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (cfr. la circolare n. 67 del 24 marzo 2000);
- i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001);
- i sacerdoti le cui remunerazioni, ai sensi dell’articolo 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222, non sono assoggettate al regime di divieto di cumulo e sono, pertanto, cumulabili con i trattamenti pensionistici erogati dall’Istituto in favore degli stessi soggetti, in qualità di ex insegnanti di religione.
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Quali redditi da dichiarare
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati: al netto dei contributi previdenziali e assistenziali; al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito. L’incumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro dipendente o autonomo è limitata alla quota eccedente il minimo INPS nella misura pari al 50% o del 70% dell’eccedenza rispettivamente. Nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.
Presentazione dichiarazione RED
La dichiarazione va presentata in modalità telematica accedendo al sito INPS con le proprie credenziali. Appare utile ricordare che dal 1° ottobre 2020 l’INPS non assegna nuovi PIN agli utenti che ne siano sprovvisti, l’interessato, qualora non possegga idonee credenziali di accesso, potrà fare richiesta dello SPID tramite gli Identity Provider elencati nel sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).
Una volta fatto accesso bisogna andare all’elenco “Prestazioni e servizi” e selezionare la voce “Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato” (per la dichiarazione RED), quindi scegliere la Campagna RED di riferimento: 2020 (dichiarazione redditi per l’anno 2019).
Mancato modello RED: le sanzioni
In caso di inadempimento i pensionati saranno tenuti a versare all’Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Ricordiamo che sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.